C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 24/02/2022 – Delibera – • Gara del 13/ 2/2022 VOLPIANO – IVREA CALCIO ASD
· Gara del 13/ 2/2022 VOLPIANO - IVREA CALCIO ASD
Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il reclamo presentato da parte della Società GSD VOLPIANO avverso la regolarità della gara disputata in data 13/02/2022 contro la società US IVREA CALCIO ASD, valevole per il Campionato Under 17 Regionali, Girone B, con il quale la Società reclamante lamenta la irregolarità della partita in ragione dello schieramento in campo da parte degli avversari con la maglia n. 7 del calciatore Moschetta Tommaso, che risultava squalificato per un turno per recidività in ammonizioni; - osservato che il predetto ricorso è stato depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 14/02/2022 ed è stato preannunciato in data 13/02/2022 sia al termine della partita stessa, mediante consegna a mani di preavviso di ricorso, allegato altresì dall'arbitro al proprio referto, nonché con comunicazione inviata dalla reclamante alle ore 21:50 a mezzo PEC al C.R. Piemonte e Valle d'Aosta ed a mezzo mail ordinaria alla Società alla Società avversaria; - letta la memoria tecnica del 17/02/2022 nonché le ulteriori controdeduzioni del 21/02/2022 presentate dalla Società US IVREA CALCIO ASD, regolarmente depositate a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. e trasmesse alla controparte, con le quali detta Società lamenta la mancata regolare trasmissione del preavviso e del ricorso a mezzo PEC ad opera della reclamante, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, C.G.S., ma non nega di aver ricevuto il preavviso di reclamo a mani al termine della gara, né prende posizione sullo schieramento in campo di giocatore squalificato; - rilevato che, effettivamente, il preannuncio di reclamo ed il reclamo stesso non sono stati regolarmente comunicati alla US IVREA CALCIO ASD a mezzo PEC dalla GSD VOLPIANO, e che tale mancanza non può essere imputata come pretenderebbe la reclamante alla scarsa collaborazione della Segretaria dell'IVREA, dato che gli indirizzi PEC delle Società sono pubblici e facilmente reperibili, e dunque tale irregolarità procedurale è imputabile esclusivamente alla reclamante; - considerato tuttavia che la disposizione di cui all'art. 67, commi 1e 2, C.G.S. mira a tutelare il diritto alla difesa della Società contro la quale è presentato reclamo, e che nel caso di specie la US IVREA CALCIO ASD ha presentato memorie e controdeduzioni, per cui il contraddittorio si deve considerare regolarmente instaurato; - ritenuto altresì che la questione che ci occupa non può essere paragonata a quella decisa da questo Giudice con delibera pubblicata sul C.U. n. 46 del 13 gennaio 2022 ed attinente alla partita BSR GRUGLIASCO - PEDONA BORGO S.D. del 19/12/2021, valida per il Campionato di Promozione, atteso che in quel caso non erano prevenute difese della Società reclamata ed il ricorso non era solo viziato proceduralmente ma altresì inerente materia sottratta alla competenza di questo Giudice, che invece può verificare la regolare posizione dei giocatori schierati in campo anche d'ufficio ex art. 66, comma 1 lettera b) C.G.S., in base alle risultanze dei C.U. e dei referti di gara; - evidenziato in conclusione che il ricorso, benché viziato proceduralmente, risulta fondato nel merito, in quanto il giocatore Moschetta Tommaso doveva scontare un turno di squalifica come da C.U. n. 43 del 23/12/2021, ed è stato invece schierato in campo con la maglia n. 7; DELIBERA - di accogliere il reclamo presentato dalla società GSD VOLPIANO, assegnando gara persa alla Società US IVREA CALCIO ASD omologando il seguente risultato: GSD VOLPIANO - US IVREA CALCIO ASD 3 - 0; - di comminare l'ammenda di Euro 150,00 alla US IVREA CALCIO USD; - di squalificare il dirigente Sig. Alessandro Moschetta, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 22/04/2022; - di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore Tommaso Moschetta sopra indicato, squalifica da scontarsi a seguito della precedente; - di non disporre l'addebito della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata.