C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 05/03/2022 – Delibera – Gara VALLE CERVO – GATTINARA

Gara VALLE CERVO - GATTINARA

Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il reclamo presentato da parte della Società ASD GATTINARA FC avverso la regolarità della gara disputata in data 3/03/2022 contro la società APD VALLE CERVO ANDORNO, valevole per la Coppa Regionale Prima Categoria, Girone I, con il quale la Società reclamante lamenta la irregolarità della partita in ragione dello schieramento in campo da parte degli avversari del giocatore DANIELLI Giacomo, con la maglia n. 3, che risultava squalificato per un turno per recidiva in ammonizione; - osservato che il predetto ricorso è stato depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 4/03/2022 e trasmesso sempre a mezzo PEC alla controparte in pari data nel rispetto dei termini abbreviati disposti dalla FIGC con C.U. n. 50/A del 4/08/2021, ma non risulta essere stato preannunciato ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.G.S.; - rilevato in ogni caso che una dichiarazione di preannuncio di reclamo è stata consegnata a mano al Dirigente avversario al termine della suddetta partita, e che quindi il diritto alla difesa della Società reclamata non può dirsi leso; - evidenziato altresì che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b), questa Giudice può pronunciarsi anche d'ufficio sulle irregolarità che risultino dagli atti ufficiali, quali C.U., referti e distinte di gara; - esaminata dunque la documentazione allegata al ricorso, dalla quale risulta che effettivamente la Società APD VALLE CERVO ANDORNO faceva giocare con il numero 3 il Sig. Giacomo DANIELLI, in costanza di squalifica, come comminata da questa Giudice con C.U. n. 36 del 18/11/2021; - ritenute quindi fondate le doglianze della Società reclamante, nonostante l'improcedibilità del ricorso, e per contro meritevole di sanzione la condotta della Società reclamata; - pronunciando d'ufficio, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b) C.G.S., questa Giudice DELIBERA - di dichiarare l'improcedibilità del reclamo presentato dalla società ASD GATTINARA FC, per vizi procedurali (mancato deposito presso gli Uffici del C.R. Piemonte e VdA del preannuncio e mancata trasmissione dello stesso alla controparte a mezzo PEC), con conseguente addebito della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata; - in ogni caso, nel merito, considerato lo schieramento in campo da parte della società APD VALLE CERVO ANDORNO di un giocatore che non aveva titolo per partecipare alla gara de qua poiché in costanza di squalifica per recidiva in ammonizione, di sanzionare detta Società con la perdita della partita, omologando il seguente risultato: APD PRO VALLE CERVO ANDORNO - ASD GATTINARA FC ASD 0 - 3; - di comminare l’ammenda di Euro 200,00 alla APD VALLE CERVO ANDORNO; - di squalificare per un ulteriore turno il giocatore Giacomo DANIELLI - di squalificare il dirigente Sig. Attilio BORRIONE, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 29/04/2022.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it