F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 230/CSA pubblicata il 31 Marzo 2022 – Cynthialbalonga/S.S.D. Arzachena Academy Costa Smeralda
Decisione n. 230/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 209/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 209/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.S.D. Cynthialbalonga, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 54/CS del 23.02.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.03.2022, il Dott. Alberto Urso.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La S.S.D. Cynthialbalonga ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Serie D (Com. Uff. n. 54/CS del 23.02.2022) con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa Cynthialbalonga in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie D, girone G, Cynthialbalonga/S.S.D. Arzachena Academy Costa Smeralda del 12 febbraio 2022, conclusasi con il risultato gioco di 1 a 2.
Con il suddetto ricorso davanti al Giudice Sportivo la Cynthialbalonga aveva chiesto la non omologazione del risultato con conseguente ripetizione della gara dal momento che l’arbitro aveva inflitto erroneamente una sanzione di espulsione a carico di un calciatore della squadra avversaria (i.e., Loi Antonio) diverso da quello (i.e., Bonu Federico) che aveva commesso la condotta sanzionata.
Il Giudice Sportivo respingeva il ricorso e omologava il risultato di gara ritenendo che, alla luce del referto di gara, del supplemento di rapporto presentato dall’assistente dell’arbitro – dalla cui segnalazione era conseguita l’inflizione del provvedimento di espulsione contestato – e alla luce del filmato prodotto, ritenuto esaminabile a norma dell’art. 61, comma 2, C.G.S., non emergevano nella specie elementi istruttori concreti tali da confermare l’integrazione di uno scambio di persona in relazione alla condotta illecita che gli ufficiali di gara avevano ritenuto di sanzionare e, dunque, non risultava che il provvedimento del Direttore di gara avesse distorsivamente influito sul regolare svolgimento della gara.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Cynthialbalonga reiterando analoghe censure incentrate sulla commissione del fatto sanzionato da parte del calciatore avversario Bonu Federico (rimasto perciò irregolarmente in campo), anziché di quello effettivamente espulso (Loi Antonio), come emergerebbe da filmato televisivo prodotto e già acquisito dal Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 61, comma 2, C.G.S., idoneo a smentire quanto refertato dall’assistente dell’arbitro.
Il che avrebbe compromesso il risultato della gara, che perciò non andrebbe omologata. Concludendo in conformità, la reclamante chiede dunque l’annullamento della decisione impugnata del Giudice Sportivo e la conseguente non omologazione del risultato della gara, con necessaria ripetizione della stessa.
Resiste al gravame la S.S.D. Arzachena chiedendone la reiezione.
Alla riunione del 18 marzo 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto, con le correzioni e precisazioni motivazionali di seguito esposte. Va preliminarmente respinta l’eccezione d’inammissibilità per mancata specificità delle censure proposte col reclamo sollevata dalla Arzachena: le ragioni di doglianza formulate dalla Cynthialbalonga sono infatti chiaramente enucleate nel reclamo, risultando incentrate sulla dedotta erronea ricostruzione dei fatti di gara in relazione alla condotta violenta posta in essere, effettivamente imputabile al calciatore Bonu, anziché Loi, con conseguente irregolare svolgimento della gara per effetto dell’erronea inflizione del provvedimento espulsivo in capo al secondo, anziché al primo calciatore, della Arzachena. Nel merito, occorre premettere che la ricostruzione dei fatti posti a fondamento del provvedimento espulsivo è chiaramente e univocamente esposta nei referti di gara, provvisti del valore probatorio loro proprio a mente dell’art. 61, comma 1, C.G.S. Il rapporto arbitrale motiva l’espulsione irrogata al Loi al 23’ del primo tempo dando conto che “su segnalazione dell’AA1, dopo un colloquio con lo stesso, espellevo il n. 10 della soc. Arzachena Academy, sig. Loi Antonio per condotta violenta consumata a pallone in gioco, alle mie spalle, lontano da dove si stava svolgendo il gioco (vedasi rapporto AA1)”. Il rapporto dell’assistente parimenti espone quanto segue: “Al 20’ del 1t assistevo ad un episodio di condotta violenta: il n. 10 della soc. Arzachena Academy, sig. Loi Antonio, caricando il colpo, affondava un pestone sul piede sinistro dell’avversario a pallone in gioco, lontano da dove si stava svolgendo l’azione. Richiamavo quindi l’attenzione del ddg che dopo colloquio procedeva ad espellerlo al 23’ del 1t”.
Il che è stato ribadito dall’assistente anche con supplemento di referto del 15 febbraio 2022, in cui si è “conferma[ta] la versione descritta del […] rapporto di fine gara, indicando il n.10 Loi Antonio della società Arzachena come autore della condotta violenta”.
In tale contesto, va anzitutto esclusa – in ciò correggendo la motivazione della decisione del Giudice Sportivo - l’utilizzabilità nella specie della prova televisiva invocata dalla reclamante.
L’art. 61, comma 2, C.G.S., indica infatti con chiarezza il perimetro della possibilità d’utilizzo della prova televisiva, limitandola “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati”, così come di competenza degli “organi di giustizia sportiva”.
Nella specie viene proposto reclamo – e invocato l’utilizzo della prova televisiva - non già “a fini disciplinari nei confronti” di un proprio tesserato, bensì per le conseguenze che dall’errore nell’adozione del provvedimento espulsivo nei confronti di un calciatore avversario sarebbero scaturite sullo svolgimento della gara.
Il che – in disparte i profili di legittimazione a far valere, nel prisma dell’art. 61, comma 2, C.G.S., un error in persona in relazione alla sanzione inflitta non ad un proprio ma ad un calciatore avversario – si pone al di fuori del perimetro applicativo e della stessa ratio della disposizione in esame.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, “è orientamento consolidato quello di ammettere l’utilizzo della c.d. prova televisiva soltanto per finalità esclusivamente disciplinari […]. È dunque inammissibile tale mezzo probatorio per finalità diverse, quale ravvisare un potenziale errore tecnico dell’arbitro, che, inoltre, tale non è nel caso di specie. Come ricordano autorevole dottrina e la giurisprudenza federale, lo strumento del filmato trova impiego nel giudizio sportivo quale elemento di prova (se pienamente e tecnicamente affidabile) per evitare l’errore di persona e al solo fine della corretta irrogazione della sanzione, senza che l’errore di persona possa avere alcun rilievo ai fini (o no) dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, che resta intangibile” (CSA, Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 30).
Una tale conclusione si pone in coerenza col principio di tassatività dell’utilizzo della prova televisiva nel vigente ordinamento sportivo (cfr., inter multis, CSA, Sez. III, 19 ottobre 2021, n. 31; CSA Sez. I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18). Nella specie, la reclamante vorrebbe utilizzare la prova televisiva non già per consentire agli “organi di giustizia sportiva” di conoscere (i.e., “al solo fine”) “della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati”, bensì per far valere le conseguenze tecniche dell’error in persona sullo svolgimento della gara, invocandone perciò la ripetizione. Il che non è ammissibile.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che l’art. 10, comma 5, C.G.S., prevede il rimedio della ripetizione della gara (sub lett. c) e d), quest’ultima peraltro per sole “circostanze di carattere eccezionale”) per ipotesi ben diverse, connotate dalla verificazione di particolari “fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici”.
Nella specie si sarebbe in presenza invece di un mero error in persona nella percezione o interpretazione di una condotta di gioco, che l’ordinamento ritiene emendabile a (soli) fini disciplinari in favor del tesserato indebitamente sanzionato e per il ripristino del corretto trattamento disciplinare (tale è lo spirito dell’art. 61, comma 2, cit.: “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari” sul tesserato), ma che risulta in sé inidoneo a incidere sulla regolarità della gara e omologazione del relativo risultato a norma dell’art. 10, comma 5, C.G.S. (cfr. la stessa CSA, Sez. III, n. 30 del 2020, cit.: “In vero, non si ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico tale da determinare la ripetizione della gara”, errore non ravvisabile in sé “per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara. Al contrario, nel caso che occupa, la terna arbitrale dimostra di conoscere perfettamente il regolamento e di averlo applicato correttamente secondo quanto segnalato dall’A.A., comminando un’espulsione per una condotta violenta di un calciatore ai danni di altro, circostanza inconfutabile”).
In tale prospettiva, la doglianza proposta dalla reclamante – che, peraltro, neppure circostanzia le ragioni per le quali l’errore denunciato avrebbe inciso sull’andamento della gara, limitandosi a richiamare l’intrinseca imprevedibilità delle gare e ad asserire genericamente come lo stesso errore ne avrebbe in specie compromesso l’esito, comportando la sconfitta della Cynthialbalonga – non è condivisibile, in quanto inidonea a comportare la richiesta ripetizione della gara (cfr. ancora CSA, n. 30 del 2020, cit., che richiama i principi di certezza e intangibilità del risultato del campo).
Di qui l’infondatezza del reclamo, in disparte il fatto che lo stesso suddetto filmato non è idoneo a fornire dimostrazione univoca dell’errore invocato dalla reclamante, considerata anche la durata limitata del medesimo filmato a fronte della tempistica degli eventi descritta nei rapporti di gara (che indicano la condotta violenta avvenuta al 20’ e l’espulsione irrogata al 23’ del primo tempo), non consentendo in specie di evidenziare con certezza lo scambio di persona in relazione alla specifica condotta che gli ufficiali hanno ritenuto di sanzionare.
Alla luce di quanto precede il reclamo va dunque respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce