F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 232/CSA pubblicata il 01 Aprile 2022 – Ravenna Women FC S.S.D. A R.L.

Decisione n. 232/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 222/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 222/CSA/2021-2022, proposto dalla società Ravenna Women FC S.S.D. A R.L., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 104/DCF del 01.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.03.2022, il dott. Alberto Urso;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Ravenna Women FC S.S.D. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammonizione inflittale dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (cfr. Com. Uff. n. 104 del 01.03.2022), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Femminile di Serie B Ravenna Women/A.S.D. Cortefranca Calcio del 27.02.2022.  La suddetta sanzione è stata irrogata dal Giudice Sportivo “Per inosservanza della diffusione del comunicato antiviolenza”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha censurato il provvedimento deducendo che il predetto comunicato “è stato divulgato come sempre, circa 5/10 minuti prima dell’inizio della partita” e precisando che “tecnici e dirigenti presenti hanno confermato di aver sentito la corretta divulgazione”.

Alla riunione del 18 marzo 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, rilevato che la reclamante nell’introdurre il reclamo non ha versato il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, non può che dichiararlo irricevibile ai sensi dell’art. 48, comma 2, C.G.S., in forza del quale “I ricorsi ed i reclami, […] a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo” (cfr., al riguardo, CSA, III, 22 novembre 2021, n. 78).

P.Q.M.

Dichiara irricevibile il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                                 Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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