F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 236/CSA pubblicata il 01 Aprile 2022 – SSD Petrarca Calcio a 5 S.r.l./ASD Olimpus Roma

Decisione n. 236/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 246/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 246/CSA/2021-2022, proposto dalla società SSD Petrarca Calcio a 5 S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1104 del 26.03.2022

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.03.2022, l’Avv. Andrea Galli; 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 27.03.2022, la società SSD Petrarca Calcio a 5 S.r.l. proponeva ricorso al Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5 LND-FIGC, chiedendo che venisse disposta a carico della società ASD Olimpus Roma la punizione sportiva della perdita della gara valevole per la semifinale del torneo di Coppa Italia di Serie A di calcio a 5 disputata in pari data.

Secondo la ricorrente la società avversaria avrebbe schierato il calciatore Borges Fonseca Caio Junior nel corso della predetta gara in posizione irregolare, per la carenza del requisito della sua residenza in Italia.

La società Olimpus Roma depositava tempestive controdeduzioni, contestando le avverse asserzioni e osservando come il calciatore risultasse regolarmente tesserato con la quota Coni riservata alle società di serie A, in forza di permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma dal 22 novembre 2021 e presentato all’Ufficio Tesseramenti FIGC, con indicazione della sua residenza in Roma alla Via Sopramonte 23. La resistente osservava, altresì, come la FIGC avesse deliberato la regolarità di tale tesseramento e produceva copia del permesso di soggiorno dell’atleta coinvolto e comunicazione di inizio del procedimento per iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente di Roma capitale datato 23 novembre 2021.

Con decisione resa in data 26 marzo 2022 a mezzo del Comunicato Ufficiale n.1104, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della LND-FIGC: 

- in via preliminare, rilevava l’inammissibilità del ricorso perché sprovvisto dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 62 comma 2 e 67 comma 3 del CGS;

- in ogni caso, nel merito, rilevava come la società resistente Olimpus avesse prodotto copia della documentazione rilasciata dall’ufficio anagrafe di Roma comprovante la domanda di iscrizione del calciatore interessato all’anagrafe competente;

- rilevava, altresì, che il regolamento allegato al Comunicato Ufficiale n.924 del 2022 all’art 14.01 stabilisce che possono partecipare al torneo in esame tutti i calciatori residenti in Italia regolarmente tesserati alla data del 5 febbraio 2022, con decorrenza del tesseramento prima delle ore 19:00 del 5 febbraio 2022, requisiti che nel caso di specie risultavano integrati;

- richiamava l’unanime giurisprudenza sportiva secondo cui possono partecipare legittimamente alle gare i calciatori iscritti nei tabulati federali nei confronti dei quali non risulti adottato alcun provvedimento di revoca o di annullamento del tesseramento, che nel caso di specie il sistema centrale informatico ha confermato risultare regolarmente sussistente a far data dal 25 novembre 2021. 

Il Giudice Sportivo, pertanto, respingeva il ricorso omologando il risultato conseguito sul campo.

Avverso tale decisione ha proposto impugnazione la SSD Petrarca Calcio a 5 S.r.l.:

- contestando la decisione di prime cure nella parte in cui statuisce l’inammissibilità del ricorso in primo grado, rilevando principalmente la ristrettezza dei termini di presentazione del ricorso, che non hanno permesso l’illustrazione di ragioni più dettagliate;

- ribadendo l’insussistenza del requisito della residenza in capo al calciatore Borges, in quanto la società Olimpus dinanzi al Giudice Sportivo ha prodotto unicamente la comunicazione di inizio del procedimento per iscrizione nell’anagrafe e non la certificazione di residenza;

- chiedendo, in ogni caso, alla Corte di investire il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti al fine di valutare la sussistenza del requisito della residenza e, consequenzialmente, la validità del tesseramento, come richiesto nel Regolamento del torneo in esame;

- chiedendo l’irrogazione della sanzione della perdita della gara di 6-0 a carico della società Olympus.

La società Olimpus ha resistito con rituali controdeduzioni, chiedendo il rigetto delle avverse domande:

- ribadendo la regolarità della posizione del giocatore;

- producendo, a tal fine, certificato di residenza rilasciato dal Comune di Roma Capitale in data 27 marzo 2022, anche in copia conforme per verifica, unitamente alla relativa attestazione dell’ANPRI;

-à osservando come la pratica di tesseramento del calciatore Borges sia stata perfezionata utilizzando la quota Coni e presentando in Questura tutta la documentazione utile al rilascio del permesso di soggiorno, tanto che il tesseramento è stato regolarmente formalizzato il 25 novembre 2021.

Prima della riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 marzo 2022 la parte reclamante ha comunicato la propria rinuncia ad essere ascoltata, nonostante ne avesse fatto precedente richiesta. 

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La società Petrarca ha proposto un reclamo fondato su asserzioni, non solo del tutto prive di fondamento, ma anche totalmente carenti di qualsivoglia supporto probatorio, limitandosi a reiterare, in sostanza, le doglianze già proposte in primo grado e pretendendo, anzi, di dar luogo ad una sorta di inversione dell’onere della prova in capo alla parte reclamata, peraltro da quest’ultima ampiamente assolto, nonostante non fosse a ciò tenuta.

Sia in primo che in secondo grado, infatti, la reclamante si è limitata semplicemente a contestare l’irregolarità e/o la mancanza del requisito della residenza in Italia in capo al calciatore Borges, omettendo completamente, però, sia di circostanziare, sia di dimostrare una tale asserzione.

Tale condotta processuale sarebbe stata già di per sé stessa sufficiente a giustificare la reiezione del ricorso e del successivo reclamo.

Ciò nonostante, è la società Olimpus ad aver comunque fornito ampia documentazione a giustificazione della regolarità della posizione del proprio tesserato e, quindi, a riprova dell’infondatezza delle avverse doglianze.

A tal fine, giova rammentare che per il torneo di Coppa Italia Seria A 2021-2022 di Calcio a 5, il Regolamento allegato al Comunicato Ufficiale n. 924/2022, all’art.14.01, stabilisce che “possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti í calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 febbraio 2022 ore 19.00, e/o con decorrenza del tesseramento precedente alle ore 19.00 del 5 febbraio 2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art.34 comma 3 delle N.O.I.F”.

Al riguardo, questa Corte, rilevata la non perspicua formulazione della citata disposizione, che non consente di comprendere se il requisito della residenza costituisca un presupposto per l’autorizzazione del tesseramento oppure per la partecipazione al torneo e, in questo secondo caso, se debba sussistere solo al momento dell’inizio del torneo stesso o per tutta la sua durata, osserva che, nel caso in esame, un problema interpretativo non si ponga, risultando comunque soddisfatti tutti i predetti requisiti.

Dalla documentazione prodotta dalla società Olimpus, infatti, può evincersi come il calciatore sia attualmente residente in Roma, sin dalla data del 23 novembre 2021, come attestato dalla comunicazione dei competenti Uffici di Roma Capitale di avvio del procedimento di iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente di Roma Capitale.

L’estrazione del certificato di residenza dal sito della ANPRI-Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (effettuata nel caso di specie, come confermato dall’estratto ANPRI prodotto dalla reclamata, con numero di protocollo 834751942, corrispondente a quello risultante nel certificato di residenza), attesta la regolarità e attuale vigenza della residenza stessa.

Inoltre, nella ricordata comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica datata 23 novembre 2021, si precisa che, trascorsi 45 giorni da tale data senza l'emergenza di problematiche ostative al rilascio della residenza, la stessa deve intendersi definitivamente perfezionata per silenzio assenso. Dal momento che i 45 giorni sono decorsi il 7 gennaio 2022, la residenza a Roma del calciatore Borges deve ritenersi definitivamente perfezionata ed acclarata, con decorrenza dal 23 novembre 2021.

Risultando tali evidenze documentali già acquisite nel giudizio di primo grado, il gravame ciò nondimeno proposto dinanzi a questa Corte si rivela manifestamente infondato, il che giustifica, non solo il rigetto del reclamo, ma anche la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte, quantificate in € 500,00.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Condanna la società SSD Petrarca Calcio a 5 S.r.l. al pagamento dell’importo di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di spese in favore della società ASD Olimpus Roma. 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                           IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                               Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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