F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 237/CSA pubblicata il 01 Aprile 2022 – ASD Giarre 1946

Decisione n. 237/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 224/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Componente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 224/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Giarre 1946, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 58 del 02.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Sentito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Giarre 1946 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Antonino Cannavò, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 58 del 02.03.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone I, A.S.D. Giarre 1946 / Città di Acireale del

27.02.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, ritenendola eccessivamente severa rispetto al comportamento tenuto dal proprio tesserato, nella circostanza per cui è causa.

Infatti, secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie il calciatore espulso, nel tentativo di liberarsi da un’irregolare marcatura, colpiva fortuitamente l’avversario all’addome con la parte inferiore della mano, senza la volontà di arrecare danno.  Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 marzo 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione alla sanzione inflitta.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig. Alessandro Silvestri, arbitro della gara A.S.D. Giarre 1946/ Città di Acireale, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il Cannavò, in occasione dell’episodio che ha portato alla sua espulsione, non ha colpito l’avversario con un pugno, ma con la parte inferiore della mano chiusa, tant’è lo stesso a seguito del colpo ricevuto non ha riportato alcun danno.  Nel gesto del Cannavò non è pertanto ravvisabile una condotta violenta, quanto piuttosto un comportamento gravemente antisportivo.

Tenuto conto del disposto dell’art. 39, comma 1, C.G.S. che, riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara, questa Corte riduce da tre a due giornate la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

Sulla base e nei limiti di quanto precede, l’appello proposto dalla società A.S.D. Giarre 1946 deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                                 Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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