C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 03/11/2016 – Delibera – A.S.D. ATLETICO LOTZORAI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 23 ottobre 2016. Gara _Ulassai / Atletico Lotzorai del 23.10.2016.
A.S.D. ATLETICO LOTZORAI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 23 ottobre 2016. Gara _Ulassai / Atletico Lotzorai del 23.10.2016.
La Società A.S.D. Atletico Lotzorai ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica per tre gare del calciatore Barrili Alan Stefano perché “a gioco fermo spintonava e strattonava un calciatore avversario, quindi si avventava contro un altro avversario, attingendolo con forza ad una mano sul viso e afferrandolo al collo; veniva dunque bloccato dai suoi compagni di squadra”. La reclamante chiede in via principale l’annullamento della squalifica e, in via subordinata, la sua riduzione. Nell’atto di reclamo si afferma che i fatti, così come descritti, non corrispondono a ciò che è realmente successo, poiché il direttore di gara avrebbe redatto il referto senza avere visto quanto accaduto e basandosi sul racconto del portiere avversario; in realtà - si sostiene nel reclamo – il Barrili si sarebbe limitato a divincolarsi dalla presa del suddetto giocatore, che lo aveva afferrato con un braccio al collo, e sarebbe stato invece un altro calciatore dell’Atletico a cercare di dare al medesimo uno schiaffo intervenendo in aiuto del compagno di squadra. La Corte, letti gli atti del procedimento, pur ritenendo attendibile quanto riportato nel rapporto arbitrale, fonte di prova privilegiata, ritiene, anche alla luce delle osservazioni contenute nell’atto di reclamo, che il comportamento del Barrili non debba essere valutato alla stregua di una violenza rivolta ad arrecare danni fisici a calciatori avversari, ma come un deprecabile e scomposto atteggiamento di reazione a provocazioni ricevute. La Corte ritiene pertanto che la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo debba essere ridotta a due giornate. Per questi motivi, la Corte, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre da tre a due gare la squalifica inflitta al calciatore Barrili Alan Stefano; Dispone la restituzione della tassa.
Share the post "C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 03/11/2016 – Delibera – A.S.D. ATLETICO LOTZORAI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 23 ottobre 2016. Gara _Ulassai / Atletico Lotzorai del 23.10.2016."
