C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 17/11/2016 – Delibera – CRIBBIO 78 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 27.10.2016. Gara Cribbio 78 / Atletico Cagliari del 23.10.2016.

CRIBBIO 78 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 27.10.2016. Gara Cribbio 78 / Atletico Cagliari del 23.10.2016.

Con reclamo tempestivamente depositato la società Cribbio 78 ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stato squalificato il calciatore Marco Sanna perché durante la pausa di gioco susseguente all’espulsione di un proprio compagno di squadra, con fare scomposto urtava con una spallata il direttore di gara, dopo che entrambi si erano avvicinati alla panchina della società di casa. Nei motivi dell’impugnazione la società Cribbio 78 evidenziava che il contatto fra l’arbitro ed il calciatore era stato del tutto fortuito e comunque esso andava ricondotto nell’ambito di un gesto scomposto. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, delibera quanto segue. Il direttore di gara, nel proprio referto, scrive che il calciatore Sanna si sarebbe scagliato contro di lui “dandogli una spallata, in modo da sembrare un incindente”. Non vi è pertanto dubbio che il direttore di gara sia stato colpito da una spallata da parte del giocatore ; peraltro neppure la ricorrente nega l’accadimento oggettivo del fatto. La condotta del calciatore non può, in alcun modo, essere inquadrata nell’ambito di un gesto di violenza, in assenza di lesioni, non certificate, né riferite dal direttore di gara. Il comportamento, per le modalità con le quali è stato rappresentato, deve piuttosto essere inquadrata nell’alveo di una protesta vibrata, scomposta ed irriguardosa posta in essere dal calciatore, volontariamente, all’indirizzo del direttore di gara. Il fatto deve, quindi, essere sussunto nella fattispecie di cui all’articolo 19, 4° comma, lett.a) e la sanzione più equa all’accaduto, tenuto conto della volontarietà, dell’azione e della sua antisportività, ma al tempo stesso dell’assenza di recidiva del Sanna, nonché del pronto chiarimento intervenuto nell’immediatezza tra il giocatore e l’arbitro, è quella della squalifica per tre gare. La Corte d’Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA la riduzione della squalifica del giocatore Marco Sanna da quattro a tre gare. Dispone la restituzione della tassa.

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