C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 24/11/2016 – Delibera – U.S. OLLOLAI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 10.11.2016. Gara Buddusò / Ollolai del 06.11.2016:
U.S. OLLOLAI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 10.11.2016. Gara Buddusò / Ollolai del 06.11.2016:
Con reclamo tempestivamente proposto la società Ollolai ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo col quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate al giocatore Lostia Fabrizio “per aver proferito ingiurie al direttore di gara mettendo la mano sul petto dello stesso con l’intento di spingerlo”. La Società reclamante riconosce che il giocatore abbia contestato una decisione arbitrale, ma nega che il tesserato abbia ingiuriato o spintonato il direttore di gara, ed anzi afferma che il signor Lostia Fabrizio, alla notifica del provvedimento, avrebbe abbandonato il terreno di gioco senza proteste. La Commissione Sportiva d’Appello Territoriale, letto il referto dell’arbitro, osserva che quest’ultimo ha riportato che il giocatore è stato espulso perché, protestando per una decisione dello stesso direttore di gara gli ha più volte gridato “sei pazzo”, mettendogli una mano sul petto con l’intento di spingerlo. La condotta del giocatore Lostia Fabrizio non può, in alcun modo essere inquadrata nell’ambito di un gesto di violenza, in assenza di lesioni neppure riferite dal direttore di gara. L’affermazione del direttore di gara secondo cui il giocatore avrebbe avuto “l’intenzione di spingerlo” non è supportata da alcun elemento oggettivo ed anzi contrasta con quanto riferito dallo stesso arbitro, perché le frasi rivolte al suo indirizzo, “sei pazzo”, possono considerarsi una vibrata protesta, ma non costituiscono neppure una ingiuria. Pertanto, considerate le difese formulate dalla società reclamante, e ritenendo che il fatto debba essere sussunto nella fattispecie di cui all’articolo 19, 4° comma, lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, la Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado sia eccessiva, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Lostia Fabrizio da tre a due gare. Dispone la restituzione della tassa.
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