C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 09/02/2017 – Delibera – Reclamo proposto dal tesserato Sig. Doddo Domenico della Società U.S. Torpè Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 19.01.2017. (Campionato di 2^ Categoria) Gara Torpè / Star Sport del 12.01.2017)
Reclamo proposto dal tesserato Sig. Doddo Domenico della Società U.S. Torpè Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 19.01.2017. (Campionato di 2^ Categoria) Gara Torpè / Star Sport del 12.01.2017)
Il Signor Doddo Domenico, calciatore della US Torpè , ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, gli irrogava la squalifica fino al 18.01.2022, per aver colpito l’arbitro con una sequenza di tre pugni al viso che lo attingevano allo zigomo, alla mandibola sinistra e al mento, provocandogli dolore ed annebbiamento al punto di non consentirgli di proseguire nella conduzione della gara. Risulta dagli atti del procedimento che al direttore di gara, presentandosi nell’immediatezza all’Ospedale di Olbia, veniva diagnosticata la “frattura composta parte postero laterale seno mascellare sinistro”. Nell’atto di reclamo il calciatore, che ha chiesto la riduzione della squalifica, non ha voluto in alcun modo negare, e neanche giustificare, il comportamento violento da lui posto in essere nei confronti dell’arbitro, ed ha attribuito il fatto ad un momentaneo “raptus”, che lo rendeva incapace di controllare i suoi gesti. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha confermato integralmente il suo rapporto, precisando che l’ira del Doddo era stata scatenata da una mancata ammonizione da parte sua di un giocatore avversario che si era reso responsabile di un’infrazione per la quale aveva fischiato una punizione; ed ha aggiunto di aver ricevuto le scuse del medesimo attraverso la sezione arbitrale di cui fa parte.
Il reclamante, presentandosi nanti la Corte con il suo difensore, ha insistito per l’accoglimento del reclamo, confermando di essere sinceramente dispiaciuto e contrito per l’accaduto. La Corte, letti gli atti del procediemento concorda con il Giudice Sportivo, nel valutare profondamente grave l’atto di violenza commesso dal Doddo ai danni dell’arbitro, ma nel contempo ritiene di dover attribuire la giusta considerazione alle manifestazioni di pentimento da lui esternati anche davanti a questa Corte. La Corte, pertanto, decide di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica e fissando quale termine della stessa il 30 giugno 2021. La Corte per questi motivi DELIBERA di ridurre la squalifica fino al 30 giugno 2021, confermando le misure amministrative deliberate dal Consiglio Federale per prevenire a contrastare gli episodi di violenza nei confronti degli ufficiali di gara e dispone la restituzione della tassa.
Share the post "C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 09/02/2017 – Delibera – Reclamo proposto dal tesserato Sig. Doddo Domenico della Società U.S. Torpè Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 19.01.2017. (Campionato di 2^ Categoria) Gara Torpè / Star Sport del 12.01.2017)"
