C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 09/02/2017 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società S.S. Oschirese (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 26.01.2017. Gara Monti di Mola / Oschirese del 12.01.2017:

Reclamo proposto dalla Società S.S. Oschirese (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 26.01.2017. Gara Monti di Mola / Oschirese del 12.01.2017:

La Società SS Oschirese propone tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale il medesimo ha respinto il suddetto reclamo avanzato dalla citata SS Oschirese omologando la gara Monti di Mola – Oschirese del 6 Febbraio 2017 con il risultato 1 – 0 in favore della società Monti di Mola. La SS Oschirese nel reclamo sosteneva che la gara fosse stata sospesa al 42° minuto della 2^ frazione di gioco, dopo i provvedimenti di espulsione nei confronti di suoi giocatori, anzitempo rispetto alla durata prevista dall’art. 7 del regolamento del giuoco del calcio, considerato anche che erano state effettuate cinque sostituzioni dalle due squadre. La SS Oschirese, considerato che al momento dell’interruzione il punteggio era di 1 – 0 a favore della squadra del Monti di Mola, si ritiene penalizzata per non aver avuto la possibilità di poter modificare il risultato della gara a causa della fine anticipata dell’incontro decretata dal direttore di gara con due fischi e chiede di non omologare il risultato e disporre il recupero della stessa. La Società Monti di Mola non ha presentato controdeduzioni. Il direttore di gara nel suo rapporto scrive di aver decretato la conclusione della gara di cui trattasi al 45° del 2° tempo. Questa Corte viste le motivazioni a supporto del reclamo della SS Oschirese consistenti nella mera affermazione, non assistita da alcun elemento incontrovertibile di prova, che l’arbitro avrebbe violato la norma di cui sopra in ordine alla durata della gara fischiando anzitempo la conclusione dell’incontro, nonché il referto del giudice di gara, fosse privilegiata di parte nella controversia, che afferma che la gara è stata disputata correttamente per quanto concerne la sua durata, tanto che scrive di averne fischiato la fine al 45° del 2° tempo. Considerato che il recupero è a mera discrezione del direttore di gara DELIBERA di respingere il reclamo avanzato dalla SS Oschirese con conseguente omologazione della gara Monti di Mola – Oschirese del 6 Gennaio 2017 col risultato di 1 – 0 a favore della Soc. Monti di Mola. Dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

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