C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 09/02/2017 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Selene Lanusei (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 26.01.2017. Gara Birdesu / Selene Lanusei del 22.01.2017:
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Selene Lanusei (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 26.01.2017. Gara Birdesu / Selene Lanusei del 22.01.2017:
Con reclamo tempestivamente depositato il calciatore Giovani Pistis ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stato squalificato per quattro gare perché espulso per aver rivolto un espressione offensiva al direttore di gara, dopo aver abbandonato il campo ed essersi cambiato negli spogliatoi, si riaffacciava verso il terreno di gioco e rivolgeva nuove frasi ingiuriose, reiterando le offese anche dopo il termine della gara; nonché avverso la squalifica per una gara per recidiva di ammonizione. Il ricorrente, nei motivi del gravame, evidenzia che la condotta del Pistis era stata quella di calmare gli animi e non di ingiuriare il direttore di gara; in ogni caso richiede la riduzione della squalifica. La Corte d’Appello Territoriale, lette le carte del procedimento delibera quanto segue.
In primo luogo, occorre rilevare l’inammissibilità della richiesta in relazione alla squalifica di una gara per recidiva di ammonizione, siccome non impugnabile in forza del disposto normativo di cui all’art. 45 del C.G.S.. Per quanto concerne la condotta ingiuriosa descritta dal direttore di gara nel proprio referto che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata, essa deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 19, 4° comma, del C.G.S., configurando un chiaro comportamento antisportivo ed irriguardoso verso il direttore di gara. La condotta del Pistis e’ stata caratterizzata da una iniziale ingiuria, foriera del provvedimento di espulsione, e da altre espressioni irriguardose, di esclusiva ingiuria e non di minaccia (quest’ultime infatti rappresentate nel referto in maniera del tutto generica e perciò neppure richiamate dal giudice sportivo di prime facie nel suo provvedimento), che possono essere sanzionate con due gare di squalifica, ovvero con la pena nel minimo editale previste dalla norma, tenuto conto anche dell’assenza di recidiva a carico del giocatore. La sanzione cosi’ ridotta e’ infatti del tutto proporzionata ai fatti di ingiuria ascritti al Pistis. Per queste ragioni la Corte d’Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato riduce la squalifica del calciatore Giovanni Pistis da quattro a due gare, mentre dichiara inammissibile il punto del gravame in relazione alla squalifica ad una gara per recidiva di ammonizione, che pertanto conferma. Dispone la restituzione della tassa del reclamo.
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