C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 09/02/2017 – Delibera – Reclamo proposto dalla Polisportiva Frassati (Campionato 1ª Categoria – Girone E) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 02.02.2017. Gara Pol. Frassati / Ottava del 29.01.2017.

Reclamo proposto dalla Polisportiva Frassati (Campionato 1ª Categoria – Girone E) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 02.02.2017. Gara Pol. Frassati / Ottava del 29.01.2017.

Con reclamo tempestivamente depositato la Società Polisportiva Frassati ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo col quale il calciatore Achenza Gian Mario è stato squalificato per quattro gare perché “Al termine della prima frazione di gioco colpiva l’allenatore della squadra avversaria con due lievi schiaffi, accusando di prenderlo in giro. Successivamente veniva bloccato dai compagni di squadra, ma colpiva l’allenatore con un lieve calcio alla coscia, reiterando gli insulti nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva parole irriguardose al direttore di gara”. Nei motivi del gravame la società reclamante mette in risalto anzitutto la circostanza che l’allenatore della squadra avversaria aveva provocato ripetutamente il calciatore Achenza Gian Mario, schernendolo e facendosi beffe di lui. Inoltre, la Polisportiva Frassati ha osservato che il direttore di gara, a fine partita, aveva annotato che il proprio giocatore avesse colpito l’allenatore avversario con “due schiaffi di media intensità uno al viso e l’altro al petto” e poi con “un calcio di lieve entità”, ed ha quindi rilevato che il calciatore Achenza Gian Mario aveva tenuto un comportamento certamente non consono al fair play, dettato anche dalla frustrazione per la perdita della gara, ma che le azioni del giocatore sono ben lontane dal costituire una “condotta violenta”. Infine, la società reclamante contesta che il proprio giocatore abbia rivolto frasi irriguardose al direttore di gara. La società Polisportiva Frassati chiede pertanto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della squalifica di quattro giornate inflitta al giocatore Achenza Gian Mario in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, ritiene che la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara sia pienamente attendibile, tenuto conto del carattere di prova privilegiata che assume nel procedimento sportivo il rapporto arbitrale, ma osserva che, come è stato peraltro sottolineato anche dalla società reclamante, i colpi inferti dal giocatore all’allenatore della squadra avversaria sono stati di tenue entità e appaiono comunque essere stati privi di conseguenze lesive, cosicché la condotta del calciatore Achenza Gian Mario, per la quale l’arbitro ha disposto l’espulsione del giocatore, pur essendo stata scomposta e sguaiata non può però qualificarsi come “violenta”, ma ricade piuttosto nella previsione dell’art. 19 comma 4° lett. a) del Codice di Giustizia sportiva, che prevede come sanzione la squalifica per due giornate. Per tutte queste ragioni la Corte d’Appello Territoriale in parziale riforma del provvedimento impugnato DELIBERA di ridurre la squalifica al giocatore Achenza Gian Mario da quattro a tre giornate.

Dispone la restituzione della tassa.

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