C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16/02/2017 – Delibera – A.S.D. FUTSAL VILLANOVA (Campionato Regionale “C1” Calcio a 5) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. 31 dell’8.02.2017. Gara Delfino / Futsal Villanova del 04.02.2017.

A.S.D. FUTSAL VILLANOVA (Campionato Regionale “C1” Calcio a 5) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. 31 dell’8.02.2017. Gara Delfino / Futsal Villanova del 04.02.2017.

La Società Futsal Villanova ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica del calciatore Perra Marco per due giornate. La Corte, letto l’articolo 45, comma 3° lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, rileva che il provvedimento non è impugnabile, trattandosi di una squalifica non superiore a due gare. La Corte, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incamero della tassa.

 

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