C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 49 supplemento del 31/03/2017 – Delibera – U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 (Playoff Juniores per società di “Serie D”) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Supplemento BIS al C.U. n° 48 del 28.03.2017.
U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 (Playoff Juniores per società di “Serie D”) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Supplemento BIS al C.U. n° 48 del 28.03.2017.
Gara Nuorese Calcio 1930 / San Teodoro del 25.03.2017. La Società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 ha proposto rituale ricorso avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione all’incontro di cui in epigrafe, ha accolto il reclamo della Società U.S. San Teodoro, infliggendo alla Società Nuorese la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, per avere impiegato nel corso della partita sei calciatori “fuori quota” nati anteriormente al 1.1.1998, in violazione della normativa relativa all’impiego dei calciatori nella categoria Juniores, che prevede che, in occasione delle gare dei play off del campionato regionale riservato a società di serie D, sia consentito l’utilizzo di non oltre quattro fuori quota. La Società ricorrente eccepisce di essere stata impossibilitata, nel giudizio di I grado, a presentare le proprie controdeduzioni, per non aver ricevuto dalla controparte alcuna comunicazione inerente il reclamo entro il giorno successivo alla gara, come prescritto dal Comunicato Ufficiale n.81/A della F.I.G.C. che ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out; e chiede pertanto di riformare la decisione del Giudice Sportivo, omologando il risultato conseguito sul campo di 4 – 1 a suo favore.
La Società S. Teodoro, nelle proprie controdeduzioni inviate a questa Corte, si oppone alla richiesta della Società ricorrente, rilevando di avere inviato copia del reclamo alla controparte alle ore 11,16 di lunedì 27 marzo 2017, pertanto entro il termine regolamentare, considerato che, essendosi svolta la gara sabato 25 marzo ed essendo il giorno successivo festivo, il suddetto termine fosse automaticamente differito al successivo lunedì. La Corte, esaminati gli atti del procedimento e verificato che effettivamente la Società San Teodoro inviava copia del reclamo alla controparte nella giornata di lunedì 27 marzo, decide di rigettare il ricorso proposto dalla Società Nuorese Calcio. Infatti la norma contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 81/A sopra citato deve essere coordinata con l’articolo 46 c. 3° C.G.S., in cui è esattamente precisato che, nelle gare di play off e play out , i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara devono essere effettuati entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo alla gara. In ogni caso, il rinvio di diritto al giorno successivo feriale di un termine che scade in un giorno festivo è un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, sempre valido a meno di una esplicita deroga. La Corte, per questi motivi ,DELIBERA di rigettare il ricorso, confermando la delibera del Giudice Sportivo. DISPONE l’incamero della tassa.
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