C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 06/04/2017 – Delibera – POL. THIESI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 48 del 23.03.2017. Gara Thiesi / Li Punti Calcio 1976 del 19.03.2017.

POL. THIESI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 48 del 23.03.2017. Gara Thiesi / Li Punti Calcio 1976 del 19.03.2017.

Con reclamo tempestivamente depositato la società Pol. Thiesi ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale: - alla predetta Società è stata comminata l’ammenda di euro 600,00 e diffida per le intemperanze di un nutrito gruppo di sostenitori, che lanciavano numerosi preparati pirotecnici oltre a rivolgere al direttore di gara, a partire dall’inizio del secondo tempo, continue ingiurie e minacce. Inoltre gli stessi sostenitori, dopo il termine della partita, colpivano con calci e sputi l’autovettura dell’arbitro, tentando anche di afferrarlo ed inducendo lo stesso ad una manovra azzardata per potersi allontanare dall’impianto sportivo;

- al giocatore Mattia Spanedda la squalifica per cinque gare perché a seguito di un richiamo verbale ricevuto dal direttore di gara, dopo essersi voltato per dare le spalle all’arbitro, con fare scomposto, arretrava rapidamente e colposamente verso il predetto, calpestandogli un piede e colpendolo con la schiena al viso, tanto da provocargli sanguinamento al labbro, pur senza cagionare allo stesso ulteriori conseguenze fisiche; - al giocatore Riccardo Nuoto la squalifica per tre gare per aver colpito un avversario con una forte testata, a palla lontana. La ricorrente nei motivi del gravame afferma, in primo logo, che nessuna azione di violenza e stata posta in essere all’indirizzo del direttore di gara (nessuno ha tirato calci alla macchina, né ha tentato di afferrarlo) ed ancora che si è trattato di un mero diverbio senza alcuna conseguenza; mentre non nega lo scoppio di qualche petardo da parte del pubblico; il giocatore Spanedda, invece, non avrebbe posto in essere alcuna condotta volontaria ai danni dell’arbitro, essendosi limitato unicamente a protestare. Mentre l’accadimento imputatogli sarebbe stato del tutto fortuito ed involontario; infine, il calciatore Nuoto non avrebbe colpito con una testata nessun avversario, essendosi piuttosto reso responsabile di provocazioni e scorrettezze, peraltro reciproche con un avversario. la Corte d’Appello Territoriale, lette le carte del procedimento, al fine di fare chiarezza su quanto accaduto disponeva la convocazione del Direttore di gara, nonché del legale rappresentante della Società Thiesi, che ne aveva fatto espressa richiesta. Il direttore di gara, nel corso della sua audizione, confermava asetticamente il referto di gara ed il relativo allegato; mentre la società, sentita con il ministero del legale nominato in udienza, confermava i motivi del gravame e chiedeva perlomeno la riduzione delle sanzioni impugnate. La Corte d’Appello delibera quanto segue. Dalla combinata disamina degli atti emerge pacificamente che le asserite condotte poste in essere dai tifosi del Thiesi dopo la partita non hanno cagionato alcun danno all’autovettura, né alcuna lesione al Direttore di gara. La suddetta assenza di danni e di lesioni, unita alla antitetica descrizione del post gara operata da parte dell’arbitro, rispetto a quella ricostruita dalla reclamante, colora di incertezza gli avvenimenti effettivamente verificatisi. Gli episodi post-gara vanno pertanto ridimensionati ed inseriti nell’ambito di scomposte proteste all’indirizzo del Direttore di gara, mentre non risultano in alcun modo provate azioni di violenza che abbiano effettivamente messo in pericolo l’incolumità dell’arbitro. Mentre è pacifico che la tifoseria locale, nel corso della gara, abbia scoppiato alcuni petardi ed acceso dei fumogeni. Tale circostanza, infatti, è stata ammessa anche dalla ricorrente. Orbene, per i suddetti fatti la sanzione più equa e proporzionata è quella dell’ammenda di euro 200,00, con la contestuale revoca della diffida. Per quanto concerne, invece, la posizione del calciatore Spanedda occorre rilevare il fatto che di sicuro la sua condotta rientri nell’alveo di una scomposta e vibrata protesta all’indirizzo del Direttore di gara, mentre non risulta in alcun modo provata l’asserita volontarietà del gesto di c.d. “retromarcia” che avrebbe attinto il Direttore di gara. Un’azione che in ogni caso non aveva determinato alcuna lesione. L’asserita volontarietà dell’azione, infatti, trova il suo unico fondamento in una soggettiva interpretazione del Direttore di gara, mentre la spiegazione alternativa di un’azione del tutto fortuita trova il suo riscontro nella descritta dinamica operata da ambo parti (lo scontro fra i due non sarebbe stato frontale, ma di spalle, mentre il calciatore indietreggiava), l’accaduto non sarebbe stato accompagnato o seguito da minacce o ingiurie e comunque non erano state cagionate lesioni. il fatto va perciò sussunto nell’ambito di una articolata, grave e scomposta protesta, da sussumersi nel disposto normativo di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) e la sanzione più adeguata è quella di tre giornate di squalifica. Infine, per quanto concerne la posizione del calciatore Nuoto emerge la circostanza pacifica che il calciatore sia andato testa a testa con un avversario, in chiaro atteggiamento di sfida e di provocazione, mentre non vi è riscontro alcuno che abbia in questa sua azione dato una testata, come scritto dal Direttore di gara.

Non sussiste alcun elemento di riscontro comprovante un’azione violenta, con la conseguenza che il calciatore, correttamente espulso, deve essere squalificato per scorrettezze e non per un gesto violento. La sanzione deve essere ridotta a due giornate. La Corte d’Appello, in forza dei su estesi motivi, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA - di ridurre l’ammenda comminata da 600,00 ad euro 200,00, revocando la diffida; - di ridurre le giornate di squalifica del calciatore Spanedda da cinque a tre gare, e quelle comminate al Nuoto da tre a due gare. Dispone la restituzione della tassa del reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it