C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 13/04/2017 – Delibera – U.S. ORISTANESE ASD (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 48 del 23.03.2017. Gara Oristanese / Freccia Mogoro del 19.03.2017.

 

U.S. ORISTANESE ASD (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 48 del 23.03.2017. Gara Oristanese / Freccia Mogoro del 19.03.2017.

La società US Oristanese ASD ha proposto reclamo avverso l’omologazione del risultato della partita di cui in epigrafe, chiedendo che alla società Freccia Mogoro sia inflitta la sanzione della perdita della gara per 0-3. La reclamante eccepisce di aver rilevato, a seguito della lettura di una delibera del Giudice Sportivo relativa ad altra gara e pubblicata sul C.U. N°49 del 30/03/2017 che, nella partita oggetto del reclamo, aveva preso parte, nelle fila della squadra della Freccia Mogoro, un calciatore che non era tesserato per detta Società. Il reclamo rusulta essere totalmente inamissibile, sia perché avrebbe dovuto essere proposto a norma dall’articolo 46 C.G.S., non a questa Corte ma al Giudice Sportivo, entro termini tassativi già abbondantemente scaduti all’atto della spedizione del reclamo stesso; sia perché non risulta essere stata inviata copia del reclamo alla controparte. La Corte pertanto: DELIBERA di dichiarare inamissibile il reclamo e DISPONE l’addebito della tassa.

 

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