C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 11/05/2017 – Delibera – A.S.D.CALCIO PIRRI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 51 del 13.04.2017. Gara Calcio Pirri / Dolianova del 09.04.2017.

A.S.D.CALCIO PIRRI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 51 del 13.04.2017. Gara Calcio Pirri / Dolianova del 09.04.2017.

La Società Calcio Pirri ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla partita di cui in epigrafe, ha disposto di infliggere ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. La Società reclamante chiede che sia omologato il risultato di 5 a 2 a suo favore sul campo o, in alternativa, che si disposta la sua vittoria a tavolino con il punteggio di 3 a 0. La Corte, in via preliminare, rileva che da parte della Società Calcio Pirri non risulta essere stata inviata copia del reclamo alla controparte, come stabilito dall’articolo 46, comma 5 del C.G.S.. Il reclamo deve pertanto essere ritenuto inammissibile. La Corte, di conseguenza DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo. Dispone l’incamero della tassa.

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