C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 11/05/2017 – Delibera – POL. SORGONO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 51 del 13.04.2017. Gara Ortuerese / Sorgono del 09.04.2017.

POL. SORGONO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 51 del 13.04.2017. Gara Ortuerese / Sorgono del 09.04.2017.

La Società Sorgono propone reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e pubblicato sul C.U. n° 51 del 13.04.2017 con il quale veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Orturese / Sorgono ad ambedue le società la penalizzazione di 1 punto sempre per le stesse. La sentenza viene motivata per una rinuncia a voler proseguire la gara espressa dai capitani delle due squadre a seguito di un atto di violenza posto in essere da un giocatore della Ortuerese nei confronti di un avversario tanto da procuragli una copiosa perdita di sangue dall’arcata sopracigliare sinistra. La società Ortuerese 2013 non ha fatto pervenire eventuali controdeduzioni.

L’arbitro convocato a chiarimenti ha confermato che il giocatore della Orturese Tolu Peppino aveva attinto con un violento schiaffo il giocatore avversario Loddo Valerio provocandogli una copiosa fuoriuscita di sangue. Ha precisato il direttore di gara che i giocatori del Sorgono manifestavano, di conseguenza, la loro decisa disapprovazione al gesto violento posto in essere dall’avversario. L’arbitro, ha sostenuto di aver chiesto ai due capitani se intendevano proseguire la gara e, a suo dire, avrebbe ottenuto una risposta negativa da entrambi per cui poneva termine alla competizione avviandosi verso gli spogliatoi. Il Presidente della reclamante, avendone fatto esplicita richiesta, è stato sentito da questo Tribunale e nella circostanza negava decisamente che il proprio capitano avesse potuto dichiarare che la sua squadra non aveva alcuna intenzione di proseguire la partita: mancavano quattro minuti al termine della stessa e la società Sorgono vinceva per 3 a 0 ed inoltre l’avversaria, stante l’espulsione del Tolu Peppino, avrebbe dovuto giocare in dieci uomini. Quale ragione logica avrebbe potuto indurre la Pol. Sorgono a terminare anticipatamente la gara? Questa Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti, accertato che la società Sorgono ha proposto il suo reclamo nei modi e nei termini previsti allegando allo stesso anche la copia della raccomandata inviata alla controparte, rileva quanto segue. La tesi proposta dal direttore di gara in ordine al rifiuto manifestato dai capitani delle due squadre, malgrado la nota disposizione che prevede che l’assunto arbitrale sia fonte di prova privilegiata, non può assolutamente essere accetta proprio per una chiara mancanza di logica stanti le condizioni di tempo, mancavano solo quattro minuti al termine della gara, e di fatto, la reclamante all’atto del verificarsi dell’atto di violenza posto in essere dal giocatore Tolu Peppino si trovava in vantaggio con il punteggio di 3 a 0 ed avrebbe dovuto terminare la partita con un giocatore in più. Da ciò deriva che le allegazioni della reclamante tanto circostanziate quanto permeate da una logica stringente devono essere accettate e come tali poste a base di una obiettiva e credibile ricostruzione dei fatti. Ritiene inoltre che il direttore di gara non abbia posto in essere tutto quanto nelle sue facoltà per indurre i giocatori delle due squadre, ma specialmente quelli della Pol. Sorgono, a riprendere la gara posto che l’atto di violenza era certamente antisportivo e antiregolamentare ma isolato di talchè non aveva creato ulteriori disordini in campo stante che gli stessi atleti concordemente avevavno stigmattizzato l’atto di violenza del Tolu Peppino. Per tutti questi motivi, a rigor di logica, questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA si ripristinare il risultato di 3 a 0 conseguito sul campo dalla Pol. Sorgono ed annullare la penalizzazione di un punto inflittale come sanzione accessoria. Dispone la restituzione della tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it