C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 62 supplemento del 27/06/2017 – Delibera – G.S.D. QUARTU 2000 (Fase finale Campionato Allievi Provinciale di Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 51 (Del. di Cagliari) del 08.06.2017.
G.S.D. QUARTU 2000 (Fase finale Campionato Allievi Provinciale di Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 51 (Del. di Cagliari) del 08.06.2017.
Gara di semifinale Gigi Riva / Quartu 2000 del 4 giugno 2017. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Quartu 2000 ricorre avverso il provvedimento del Giudice sportivo con il quale l’allenatore Accardo Alessandro è stato squalificato fino al 30.11.2017 per aver tenuto un comportamento contestatorio all’indirizzo del direttore di gara e per aver indotto i propri giovani atleti a rinunciare alla prosecuzione della gara, contravvenendo ai principi stabiliti all’art. 1 CGS. La ricorrente, nei motivi del gravame, afferma che ad allontanare i calciatori dal campo sia stato il dirigente accompagnatore e non l’allenatore, giacché quest’ultimo si trovava in tribuna perché precedentemente allontanato; ed ancora che il suo ingresso all’interno dello spogliatoio era dovuto esclusivamente a sedare gli animi ed evitare che i calciatori attaccassero il direttore di gara. La Corte d’Appello, lette le carte del procedimento, delibera quanto segue. Le motivazioni addotte nel reclamo sono del tutto scarne ed insufficienti per scalfirne, in qualche modo, quanto analiticamente e con precisione riferito dal direttore di gara nel proprio referto, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata. L’arbitro, infatti, riferisce di aver visto l’allenatore Accardo rientrare nel recinto di gioco, sebbene in precedenza fosse stato allontanato per ingiurie e minacce proferite all’indirizzo dell’arbitro; e soprattutto, per quanto in questa sede rileva, di averlo sentito distintamente proferire chiare espressioni verso i suoi giocatori, con le quali li invitava ad abbandonare il terreno di giuoco, utilizzando ancora una volta espressioni irriguardose. Da qui l’abbandono dell’intera squadra e la conseguente corretta decisione del direttore di gara di decretarne la sospensione. La sanzione perciò va confermata, essendo peraltro del tutto proporzionata ai fatti contestati. la Corte d’Appello, in forza dei su estesi motivi, delibera di confermare il provvedimento di squalifica a carico dell’allenatore Alessandro Accardo e dispone l’incamero della tassa del reclamo.
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