C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 03/11/2016 – Delibera – A.S.D. PROGETTO CALCIO SANT’ELIA Deferimento Procura Federale
A.S.D. PROGETTO CALCIO SANT’ELIA
Deferimento Procura Federale
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Cardia Franco, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore della Società A.S.D. Progetto Calcio S. Elia; 2) la Società A.S.D. Progetto Calcio S. Elia; per rispondere: il Cardia: a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento ai Comunicati Ufficiali della L.N.D. n. 1 punto 14) del 1.7.2013 e n. 89 punto 1) del 7.10.2013 per avere pattuito, il giorno 1° settembre 2013, nella qualità di Presidente pro-tempore della Società A.S.D. Progetto Calcio S.Elia, per la conduzione tecnica della squadra Allievi Regionali della suddetta Società - partecipante, nella stagione sportiva 2013/14, al Campionato “squadre minori” del C.R. Sardegna – un premio di tesseramento in favore dell’allenatore Diego Meloni di 3.000,00, superiore al massimale di € 2.500,00 previsto dalla richiamata normativa; la Società A.S.D. Progetto Calcio S.Elia: b) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 cc.1°e 2° del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante e dal proprio tesserato, descritti in narrativa. I deferiti non hanno chiesto di essere sentiti, non hanno presentato deduzioni a difesa e non sono comparsi al giudizio. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Cardia la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre e alla Società l’ammenda di € 300,00. Il Tribunale Federale, ritenuta provata la richiesta della Procura Federale in merito all’affermazione della responsabilità dei deferiti, non avendo gli stessi, fra l’altro, provveduto a smentire la documentazione in atti, ritiene di concordare nel merito con la richiesta stessa; osserva tuttavia che, risultando la cessazione della Società Progetto S. Elia dalla stagione sportiva 2015/16, nei confronti della stessa deve dichiararsi il non luogo a procedere; inoltre, poiché il Cardia risulta attualmente non tesserato, la sanzione a lui inflitta dovrà essere scontata soltanto qualora il medesimo richiedesse un nuovo tesseramento. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. Progetto S. Elia, avendo la stessa cessato l’attività; di dichiarare il signor Cardia Franco responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre, che dovrà essere scontata qualora lo stesso dovesse essere nuovamente tesserato.