C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 38 supplemento del 20/01/2017 – Delibera – La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Azzena Giovanni, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore della Società Polisportiva San Domenico Caniga; 2) la Società Polisportiva San Domenico Caniga;

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Azzena Giovanni, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore della Società Polisportiva San Domenico Caniga; 2) la Società Polisportiva San Domenico Caniga;

 

per rispondere: - L’Atzena: a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 38 c. 1° delle N.O.I.F. e in relazione al Comunicato Ufficiale della L.N.D. n.1 punto 14 – voce allenatori – per la stagione 2014/15, per avere, in data 1.8.2014, nella qualità di Presidente pro-tempore della società Polisportiva San Domenico Caniga, pattuito con il tecnico Dettori Antonio Emilio Franco, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato di II Categoria nella stagione 2014/15, un premio di tesseramento pari ad € 3.000,00, superiore al massimale di € 2.500,00 previsto dalla richiamata normativa, il tutto senza provvedere al tesseramento del tecnico stesso; - la Società Polisportiva San Domenico Caniga: b) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c. 1° e 2° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e al tecnico, descritta in narrativa. Risulta agli atti del procedimento che l’indagine della Procura Federale prende avvio da una segnalazione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. che, in data 1.2.2016, all’esito dell’accoglimento del ricorso inviato dal Dettori avverso la Polisportiva S.D. Caniga per ottnenere il pagamento di quanto pattuito e non versato, rilevava nell’accordo stipulato dalle parti la violazione della normativa riguardante gli importi dei massimali dei premi per gli allenatori dilettanti.

Al giudizio, svoltosi alla presenza dell’Azzena, assistito dal suo difensore, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere al suddetto la sanzione dell’inibizionetemporanea per mesi tre e alla Società l’ammenda di € 300,00. La Difesa, pur riconoscendo la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che ad entrambi sia irrogata la sanzione meno grave prevista dal Codice di Giustizia Sportiva per la violazione loro ascritta: a sostegno della richiesta ha prodotto copia di un corposo carteggio, al fine di mettere in luce diverse difficoltà ambientali e societarie che avrebbero coinvolto l’Azzena determinandola sua condotta antiregolamentare. Emerge in particolare da tale documentazione che il presidente Azzena, padre di tre bambini, nel mese di maggio 2014, perdeva la moglie a causa di un male incurabile e veniva pertanto a trovarsi in una situazione materiale e psicologica precaria che gli impediva di svolgere serenamente le sue funzioni sportive. Il Tribunale Federale, letti gli atti del procedimento, ritiene provata la responsabilità dell’Azzena, che risulta inequivocabilmente in via documentale e non viene contestata dalla Difesa; così come, di conseguenza, è provata la responsabilità della Società, sia in via diretta per l’operato del suo legale rappresentante pro-tempore, sia in via oggettiva per la condotta del Dettori, la cui posizione dovrà essere vagliata dalla competente Commissione Disciplinare per il Settore Tecnico. Per quanto attiene all’aspetto sanzionatorio, il Tribunale osserva che la richiesta della Difesa di applicare le sanzioni in misura minima possa essere accolta, tenuto conto che il contesto ambientale in cui si è verificata la vicenda ha certamente influito sulla condotta dell’Azzena, che verosimilmente sarebbe stata più attenta qualora egli fosse stato nelle condizioni di agire in piena serenità. Tutto ciò premesso, appare equo, sia per la Società che per il presidente Azzena, irrogare la sanzione minima dell’ammonizione prevista dagli artt. 18 c. 1° lett. a) e 19 c. 1° lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, DELIBERA di dichiarare il signor Azzena Giovanni e la Società Polisportiva San Domenico Caniga responsabili di quanto loro ascritto e di infliggere ai medesimi la sanzione dell’ammonizione.

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