C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 13/10/2016 – Delibera – gara del 2/10/2016 SANTADI CALCIO – ANTIOCHENSE 2013

gara del 2/10/2016 SANTADI CALCIO - ANTIOCHENSE 2013

Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo presentato dalla Società Santadi Calcio; -letti gli atti ufficiali di gara; -rilevato che la reclamante eccepisce che il giocatore Piloni Sergio, della Società Antiochense 2013, non aveva titolo di partecipare alla gara in epigrafe in quanto avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica, come da Comunicato Ufficiale nº46 del 28 aprile 2016, relativa alla scorsa stagione, nel corso della quale il Piloni era tesserato con la società Tratalias Calcio; -accertato che, effettivamente, il Piloni è stato squalificato per una giornata, come si evince dal detto C.U., per cui non aveva titolo a partecipare alla gara de qua; DELIBERA, in accoglimento del reclamo: -di infliggere a carico della Società Antiochense 2013 la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 a favore della Società Santadi Calcio; -di squalificare per una ulteriore giornata il calciatore Piloni Sergio; -di restituire alla reclamante la relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it