C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 20/10/2016 – Delibera – gara del 2/10/2016 FOLGORE – MILESE 2013
gara del 2/10/2016 FOLGORE - MILESE 2013
Il Giudice Sportivo, -visto il reclamo ritualmente presentato dalla Società Milese 2013; -viste le controdeduzioni della Società Folgore; -visto il supplemento di referto inviato dal direttore di gara, rileva: -che la Società Milese 2013 ritiene che il direttore di gara sia incorso in un errore tecnico, espellendo per doppia ammonizione il calciatore Andria Eugenio (nº4 Milese 2013), sostenendo che in precedenza lo stesso non fosse stato ammonito, e per questa ragione chiede che la gara Folgore-Milese 2013 del 02/10/2016 venga posta in ripetizione, aggiungendo che lo stesso arbitro avrebbe ammesso l'errore in buona fede al termine della gara davanti ad alcuni giocatori della Milese 2013; -che la Società Folgore, nelle controdeduzioni dichiara che i loro tesserati presenti alla gara non sono in grado di dire a quale giocatore della Milese 2013 fosse stata inflitta la prima ammonizione; -che il direttore di gara, sentito a chiarimenti dal rappresentante dell'AIA presso il Giudice Sportivo, ha inviato una nota firmata nella quale conferma l'espulsione per doppia ammonizione del calciatore nº4 della Milese 2013 Andria Eugenio; -che l'eventuale errore tecnico compiuto per poter essere preso in considerazione deve necessariamente essere ammesso dal direttore di gara, DELIBERA -di respingere il reclamo; -di omologare la gara Folgore-Milese 2013 del 02/10/2016 con il risultato di 3-0 a favore della Società Folgore; -di incamerare la tassa di reclamo.