C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 27/10/2016 – Delibera – gara del 9/10/2016 CITTA DI ITTIRI CALCIO – SAN PAOLO APOSTOLO

gara del 9/10/2016 CITTA DI ITTIRI CALCIO - SAN PAOLO APOSTOLO

Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo presentato dalla Società Città di Ittiri Calcio; -letti gli atti di gara; -rilevato che la reclamante lamenta la posizione irregolare del giocatore della Società San Paolo Apostolo Pala Giovanni Maria, che non avrebbe scontato una giornata di squalifica risultante nel C.U.nº43 del 14 aprile 2016 allorché il Pala partecipava al Campionato Giovanissimi Regionale con la medesima compagine societaria; -rilevato che il suddetto calciatore ha effettivamente partecipato alla gara Città di Ittiri-San Paolo Apostolo, terminata col punteggio di 0-6, senza averne titolo in quanto squalificato per una gara; -considerato che la censura mossa dalla reclamante è fondata; -visto gli Artt. 17 e 22 del Codice di Giustizia Sportiva; DELIBERA, in accoglimento del reclamo, -di infliggere a carico della Società San Paolo Apostolo la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 a favore della Società Città di Ittiri Calcio; -di squalificare per una ulteriore giornata il calciatore Pala Giovanni Maria della Società San Paolo Apostolo; -di restituire la tassa di reclamo.

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