C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 10/11/2016 – Delibera – gara del 29/10/2016 BORTIGALI – TADASUNI
gara del 29/10/2016 BORTIGALI - TADASUNI
Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo presentato dalla Società A.S.D. Bortigali; -letti gli atti ufficiali di gara; -considerato che la reclamante lamenta come l'arbitro, dopo aver allontanato l'assistente di parte del Bortigali Putzolu Alessandro, non avrebbe provveduto alla sua sostituzione, di talché avrebbe commesso un errore tecnico per cui sarebbe obbligatoria la ripetizione della gara. In buona sostanza la reclamante eccepisce la violazione della regola 6 del Regolamento del giuoco del calcio, nella specificazione della guida pratica AIA nº10 nella versione vigente del 25.06.2016; -rilevato però che l'arbitro, nel referto di gara, fonte privilegiata di prova per questo giudice, dichiarava espressamente di aver sostituito il Putzolu con Contini Giovanni, tesserato della società reclamante, a guisa che la gara è proseguita in tutta regolarità, DELIBERA -il rigetto del reclamo; -l'omologazione della gara Bortigali-Tadasuni col risultato conseguito sul campo di 1-1; - l'incameramento della tassa di reclamo.