C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 11/11/2016 – Delibera – gara del 23/10/2016 NEW CODRONGIANOS – MESU E RIOS OZIERI 1984

gara del 23/10/2016 NEW CODRONGIANOS - MESU E RIOS OZIERI 1984

La società A.S.D. Mesu e Rios Ozieri 1984 ha proposto reclamo, pervenuto in termini, a questo Giudice, chiedendo, in relazione alla gara indicata in epigrafe, terminata sul campo con il punteggio di 3a 1, che alla società A.S.D. New Codrongianos venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e, conseguentemente, l'applicazione della stessa a proprio favore; La reclamante denuncia l'irregolarità da parte della squadra avversaria della gestione del "giovane" da schierare obbligatoriamente in campo(giocatore nato dopo il 01.01.1998) in quanto al minuto 27' del secondo tempo è stato sostituito l'unico giocatore "giovane" in campo (Dalerci Alessandro) con altro giocatore non "giovane" (Mura Angelo Simone) e tale situazione irregolare è stata sanata al minuto 28' con una nuova sostituzione con la quale entrava in campo un giocatore "giovane" (Piras Marco) al posto di altro giocatore (Cherchi Michele); Nelle controdeduzioni pervenute dalla Soc. Codrongianos viene ammesso l'errore, ma viene sostenuto che a tale errore si è immediatamente posto rimedio (dopo soli 27") con altra sostituzione in seguito alla quale si ripristinava la presenza del giocatore "giovane". Sosteneva, altresì, la suddetta società che in quel lasso temporale il giocatore entrato al minuto 27' non era stato coinvolto in nessuna azione e che l'errore commesso (prontamente sanato) non aveva in alcun modo influito sull'andamento della gara. In tale situazione probatoria, il solo elemento utile per il giudizio può essere tratto solamente dal rapporto arbitrale, secondo il quale trova conferma il susseguirsi delle sostituzioni come sopra descritto, con la precisazione, altresì, nel supplemento di rapporto, che dopo la prima sostituzione il gioco era comunque ripreso; Il reclamo merita accoglimento. Gli assunti della reclamante si ritengono fondati, essendo indubitabile la circostanza che, per via delle sostituzioni operate dalla società New Codrongianos, quest'ultima ebbe ad impiegare, pure per un limitatissimo arco temporale, a seguito dell'ingresso in campo del giocatore Mura Angelo Simone (che, oggettivamente, ha avuto una partecipazione attiva e dinamica alla gara), un numero di calciatori "giovani" non rispettoso del numero minimo prescritto dal Comunicato Ufficiale del C.R. Sardegna nº55 del 30 giugno 2016 (St. Sportiva 2015/2016), così da determinare l'irregolarità dell'incontro, ai sensi dell'art. 17, punti 1 e 4 del C.G.S. Per tali motivi, il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di infliggere alla società New Codrongianos la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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