C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 12/01/2017 – Delibera – gara del 4/12/2016 DON BOSCO NULVI – C.U.S.SASSARI

gara del 4/12/2016 DON BOSCO NULVI - C.U.S.SASSARI

Il Giudice Sportivo, letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società A.S.D DON BOSCO NULVI, che eccepiva sulla regolarità della gara in epigrafe, ed esaminato il referto arbitrale, rileva che: -la ricorrente, nelle motivazioni del gravame, sostiene che all'11' minuto del secondo tempo il direttore di gara espelleva per somma di ammonizioni il calciatore n. 13 Denanni Marco (CUS SASSARI), con l'esposizione dapprima del secondo cartellino giallo e quindi del cartellino rosso e che, trascorsi 10 minuti durante i quali era oggetto di contestazione da parte dei dirigenti della società CUS SASSARI, disponeva la ripresa del gioco ma, dopo l'ulteriore contestazione dell'assistente di parte della predetta società, richiamava in campo il calciatore precedentemente espulso (Denanni Marco), il quale, da quel momento, riprendeva parte attivamente alla gara. La reclamante afferma inoltre che il direttore di gara, accusando uno stato confusionale, motivo per cui avrebbe successivamente richiesto il consulto di un medico all'interno dell'impianto di gioco, avrebbe definitivamente interrotto l'incontro al 29' del secondo tempo (quando mancavano ancora 11 minuti regolamentari più eventuale recupero) nella circostanza in cui due calciatori della società Don Bosco Nulvi erano momentaneamente a terra vittime di crampi, ma con ancora il numero minimo di calciatori in campo per proseguire la gara. In ragione di predette argomentazioni, la reclamante chiede che venga disposta la ripetizione della gara; - la società CUS Sassari non ha fatto pervenire controdeduzioni; - dagli atti ufficiali non risultano espliciti riscontri in merito alla prima contestazione della reclamante, riguardante l'espulsione e la successiva riammissione in campo del calciatore Denanni Marco (CUS Sassari). Riguardo l'anticipata sospensione della gara, nel proprio referto l'arbitro fornisce una descrizione dei fatti indefinita e che pare, a tratti, priva di verosimiglianza, peraltro senza alcun esplicito riferimento alla chiara motivazione che avrebbe determinato la definitiva sospensione dell'incontro e senza che appaia provato che il direttore di gara abbia utilizzato tutti gli strumenti a sua disposizione, dapprima per sincerarsi della possibilità di disputare i restanti minuti di gara, quindi per comunicare ritualmente ai due capitani, la decisione di decretare la fine dell'incontro. Questo Giudice, riscontrata l'opportunità di acquisire un resoconto più preciso e dettagliato da parte del direttore di gara, in data 14.12.2016 richiedeva allo stesso un supplemento di referto. Trascorsa vanamente una settimana dalla predetta richiesta, sospendeva il giudizio fino alla seduta odierna e risollecitava l'invio di una integrazione del rapporto arbitrale, che però, ad oggi non è mai stato trasmesso. Osserva che il referto arbitrale non fornisce elementi certi ed inequivocabili che provino il regolare termine della gara in esame o la sua motivata anticipata sospensione e che il direttore di gara, dietro esplicita e reiterata richiesta, decideva di non fornire spiegazione più dettagliate nel merito;

P.Q.M. DELIBERA -di accogliere il reclamo presentato dalla società Don Bosco Nulvi e di disporre la ripetizione della gara DON BOSCO NULVI - CUS SASSARI, demandando al Comitato Regionale LND di stabilirne la data. Si dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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