C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16/02/2017 – Delibera – gara del 12/ 2/2017 PAGI – TRESELIGHES

gara del 12/ 2/2017 PAGI - TRESELIGHES

Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Atisina Lord Elvis, nato il 23.12.1996, prendeva parte alla gara in epigrafe (terminata col punteggio di 0-2) nelle file della società PAGI, inserito in distinta con il n. 11, e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 23 del secondo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava che il predetto Atisina Lord Elvis non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (12.02.2017) in favore della società Pagi; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Atisina Lord Elvis (Pagi) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44, punto 1.1; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società PAGI la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della società avversaria; -di ammonire la società Pagi per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.

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