C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16/02/2017 – Delibera – gara del 12/ 2/2017 PAULI ARBAREI – FC NURRI

gara del 12/ 2/2017 PAULI ARBAREI - FC NURRI

Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Comina Nicola, nato il 30.01.1994, prendeva parte alla gara in epigrafe (terminata col punteggio di 3-4) nelle file della società Pauli Arbarei, inserito in distinta con il n. 2, e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 45 del primo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava che il predetto Comina Nicola non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (12.02.2017) in favore della società Pauli Arbarei; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Comina Nicola (Pauli Arbarei) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44, punto 1.1; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Pauli Arbarei la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 poiché più favorevole alla società FC Nurri; -di ammonire con diffida il dirigente accompagnatore ufficiale Farris Massimo (Pauli Arbarei), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.

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