C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 23/02/2017 – Delibera – gara del 18/ 2/2017 CASTIADAS 2008 – S.G. FLUMINI QUARTU
gara del 18/ 2/2017 CASTIADAS 2008 - S.G. FLUMINI QUARTU
Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Seu Federico, nato il 04.07.1981, prendeva parte alla gara (terminata col punteggio di 1 a 1) nelle file della società Castiadas 2008, inserito in distinta con il n. 10 e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 44° del primo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava che il predetto Seu Federico non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (18.02.2017) in favore della società Castiadas 2008; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Seu Federico (Castiadas 2008) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44, punto 1.1; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Castiadas 2008 la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della società S.G. Flumini Quartu; -di ammonire con diffida il dirigente accompagnatore ufficiale Massessi Michele (Castiadas 2008), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.