C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 02/03/2017 – Delibera – gara del 19/ 2/2017 ORANI – BELVI

gara del 19/ 2/2017 ORANI - BELVI

Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo interposto dalla Società Pol. Orani; -letti gli atti ufficiali di gara; -considerato che la reclamante lamenta la posizione irregolare del calciatore Romellini Mattia (nº1 A.S.D. Belvì) in quanto tesserato per la Società Pol. Seulo 2010, schierato dalla Società Belvì; -rilevato che effettivamente Romellini Mattia risulta tesserato con la Pol. Seulo 2010 dal 17.12.2016; -considerato che per questa ragione il sopra citato calciatore non aveva alcun titolo a partecipare alla gara in epigrafe, terminata sul punteggio di 0-0; -visto l'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA -di accogliere il reclamo; -di irrogare a carico della Società A.S.D. Belvì la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 3-0 a favore della Società Pol. Orani; -la restituzione della tassa di reclamo.

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