C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 16/03/2017 – Delibera – gara del 5/ 3/2017 ERULA – ANGLONA LAERRU

gara del 5/ 3/2017 ERULA - ANGLONA LAERRU

Il Giudice Sportivo, -visti gli atti ufficiali ed il referto della gara in epigrafe; -letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società ASD GS Anglona Laerru, avverso l'omologazione del risultato della gara in epigrafe; -rilevato che la reclamante segnala che alla gara che interessa ha partecipato nelle file della Società Pol. Erula il calciatore Sale Gianluca, pur essendo squalificato per una gara come da C.U. nº44 del 02.03.2017 del Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C.; -rilevato che, effettivamente, il calciatore Sale Gianluca ha partecipato alla gara oggetto di reclamo e che, nel sopra citato C.U. nº 44, è stata pubblicata la squalifica per recidività in ammonizione(V infr.); -considerato che il Sale non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe in quanto squalificato; -visto gli artt. 17 comma 5 a) e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA, in accoglimento del reclamo: -di infliggere alla Società Pol. Erula la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 a favore della Società ASD GS Anglona Laerru; -di squalificare per una ulteriore gara il calciatore Sale Gianluca ( Pol. Erula ); -di non incamerare la tassa di reclamo.

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