C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 04/05/2017 – Delibera – gara del 30/ 4/2017 TORPE – FC BERCHIDDEDDU 2015

gara del 30/ 4/2017 TORPE - FC BERCHIDDEDDU 2015

Il Giudice Sportivo, visto il referto del direttore di gara ed il supplemento di rapporto della gara in epigrafe, rileva: -che la Società FC Berchiddeddu 2015 si presentava per la gara con soli 8 giocatori in distinta a disposizione; -che al 25' della prima frazione di gioco usciva per infortunio il calciatore Columbano Gabriele della Società FC Berchiddeddu 2015; -che al rientro negli spogliatoi al termine del 1º tempo si infortunava negli scalini degli spogliatoi il calciatore Pilia Michele della Società FC Berchiddeddu 2015; -che, a questo punto, il direttore di gara, sul risultato acquisito in campo di 8-0 a favore della squadra del Torpè, era costretto a sospendere la gara in epigrafe al 1º minuto del 2º tempo, per mancanza del numero minimo di calciatori della squadra del FC Berchiddeddu 2015, PQM DELIBERA di infliggere alla Società FC Berchiddeddu 2015 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 8-0 in favore della Società U.S. Torpè.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it