C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 04/05/2017 – Delibera – gara del 30/ 4/2017 MEANA SARDO – ATZARA

gara del 30/ 4/2017 MEANA SARDO - ATZARA

Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Marras Roberto, nato il 07.11.1989, prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 0-1) nelle file della società Meana Sardo, inserito in distinta con il n. 5 e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 40' del secondo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava che il predetto Marras Roberto non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (30.04.2017) in favore della società Meana Sardo; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Marras Roberto (Meana Sardo) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44, punto 1.1;

DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Meana Sardo la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della società Atzara poiché più favorevole; -di ammonire la società Meana Sardo, per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.

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