F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 239/CSA pubblicata il 06 Aprile 2022 – Venezia F.C. s.r.l. – Sig. Paolo Zanetti

Decisione n. 239/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 244/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE I

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Paolo Del Vecchio - Componente 

Franco Di Mario - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 244/CSA/2021-2022, proposto dalla società Venezia F.C. s.r.l. e dal Sig. Paolo Zanetti,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 222 del 22.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01.04.2022, l’Avv. Daniele Cantini ed uditi l’Avv. Gianmaria Daminato per i reclamanti e l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

La società Venezia F.C. s.r.l. ed il suo allenatore, Sig. Paolo Zanetti, hanno proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al predetto allenatore, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 222 del 22.03.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Venezia/Sampdoria del 20.03.2022.

Con la suddetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore per 1 giornata effettiva di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “ricevuta dalla Procura Federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.15 del 21 marzo 2022) in merito alla condotta dell’allenatore Paolo Zanetti (Soc. Venezia) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 10° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che l’allenatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere  sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva; P.Q.M. delibera di sanzionare l’allenatore Paolo Zanetti (Soc. Venezia) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.”.

La società Venezia F.C. s.r.l. e l’allenatore, Sig. Paolo Zanetti, con il reclamo, hanno chiesto di commutare la squalifica per una giornata effettiva di gara, comminata dal Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore, in un’ammenda di € 3.000,00, o nella misura ritenuta, a carico di Paolo Zanetti ed a favore del Centro di Solidarietà Cristiana “Papa Francesco”.

I reclamanti, ben consci dell’espressione usata nella circostanza dal Sig. Zanetti, chiedono in questa sede un diverso trattamento sanzionatorio.

La difesa dei ricorrenti evidenzia come l’accertamento della condotta, che ha causato la squalifica dell’allenatore, si sia concretizzato dopo lo svolgimento della gara, attraverso il procedimento disciplinato dall’art. 61, comma 3, CGS, la cosiddetta “prova TV”. Mentre, nel caso in cui la segnalazione e l’azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale fosse, invece, avvenuta al di fuori della “prova TV”, il Sig. Paolo Zanetti avrebbe avuto un trattamento sanzionatorio di altro tipo, più favorevole, beneficiando della procedura di cui all’art. 126 CGS.

Infatti, per prassi consolidata, la pena base, prevista in sede di accordo con la Procura Federale, ex art. 126 CGS, per la medesima violazione, sarebbe di € 2.500,00.

Alla luce di quanto sopra esposto, i reclamanti chiedono di commutare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo con un’ammenda di € 3.000,00 da devolversi ad un ente benefico.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 01 aprile 2022, è comparso per le parti reclamanti l’Avv. Gianmaria Daminato, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità, mentre per la Procura Federale è comparso l’Avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per il rigetto del reclamo.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La richiesta delle parti reclamanti, di commutare la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara, inflitta dal Giudice Sportivo, in ammenda di € 3.000,00, da devolversi a favore di un ente benefico, non può essere accolta da questa Corte.

Sul punto si è espressa recentemente la Corte Federale d’Appello a Sezione Unite (Decisione n. 91 del 06 aprile 2021), precisando che non è consentito ai Giudici Federali applicare sanzioni diverse da quella prevista dalla norma che disciplina l’illecito per il quale si procede.

La decisione della Corte Federale d’Appello poco sopra citata, pienamente condivisa da questo organo giudicante, ha accolto un reclamo della Procura Federale proposto nei confronti del Sig. Gianluigi Buffon, nel quale si metteva in evidenza come il Tribunale Federale, in luogo della sanzione prevista dall’art. 37 CGS, in caso di espressione blasfema (sanzione minima della squalifica di una giornata), avesse irrogato al deferito la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, assumendo di operare in attuazione del combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 1 e 13, comma 2, CGS.

La Corte Federale d’Appello, in merito a tale eccezione, ha statuito che “il Tribunale non ha operato un’attenuazione della sanzione bensì ha proceduto ad una conversione di una sanzione interdittiva (quella della squalifica) in una sanzione pecuniaria, in assenza, all’interno del CGS, di qualsiasi previsione in tale senso.

Né d’altro canto, può ritenersi consentita un’applicazione analogica del disposto dell’art. 135 c.p. (riguardante il “Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive”), attesa l’assenza, nel caso di specie, dei necessari presupposti (vuoto normativo e identità tra la fattispecie concreta e quella disciplinata analogicamente).

In altri termini, il Tribunale ha proceduto a applicare una sanzione diversa da quella prevista dalla norma che disciplina l’illecito de quo (art. 37 CGS) in deroga al principio generale della tassatività delle sanzioni, applicabile evidentemente anche nell’ordinamento sportivo.

Ne consegue che, come correttamente evidenziato dalla Procura Federale, il detto illecito non può che essere sanzionato con l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 37 CGS, non essendo consentito al giudice – alla luce della chiara portata della lettera della disposizione in esame – di mutare la natura della sanzione.”.

Questa Corte, in considerazione di quanto sopra esposto e ritenuta comunque la non applicabilità dell’invocato art. 126 CGS, non può che respingere il reclamo proposto dalla società Venezia F.C. s.r.l. e dall’allenatore, Sig. Paolo Zanetti.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                                    Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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