F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 240/CSA pubblicata il 06 Aprile 2022 – CAME DOSSON C5 SSD a r.l.

Decisione n. 240/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 225/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 225/CSA/2021-2022, proposto dalla società CAME DOSSON C5 SSD a r.l.

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND, di cui al Com. Uff. n. 918 del 03.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.03.2022, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La CAME DOSSON C5 SSD a RL ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND (cfr. Com. Uff. n. 918 del 03.03.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie A di Calcio a Cinque, Came Dosson/Sandro Abate Five Soccer del 01.03.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di € 600,00 “Per corali ingiurie da parte di propri sostenitori nei confronti degli arbitri per tutta la durata dell'incontro. Per non aver diffuso l'inno ufficiale della Divisione durante l'ingresso in campo delle squadre. Perché il Presidente della società dalla tribuna nel corso del 1 tempo rivolgeva all'arbitro frasi irriguardose (R.A.- R.C.D.C.)”

La società reclamante, mediante gravame proposto “sulla base della registrazione video presente sul contenitore multimediale Futsal.tv della Divisione Calcio a 5” (cfr. pag.1 reclamo), ha contestato il contenuto dei documenti ufficiali, offrendo una difforme ricostruzione degli episodi sanzionati, fondata esclusivamente su emergenze probatorie consistenti in spezzoni video che dimostrerebbero accadimenti parzialmente diversi da quelli refertati.

La società Came Dosson ha, quindi, chiesto disporsi la revoca o la riduzione della sanzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 marzo 2022 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile.

A tal fine, giova preliminarmente effettuare una breve disamina della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del C.G.S..

L’art.58 del C.G.S. sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente “nei casi previsti dall'ordinamento federale”.

L’art.61 del C.G.S., a sua volta, al comma 2, limita l’utilizzabilità del mezzo di prova audiovisivoal solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati [] qualora [] i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”, mentre al comma 3, “limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR”.

Infine, a norma dell’art.62, comma 1, del C.G.S., “In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”.

Le fattispecie, sopra richiamate, in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova, sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo (anche del 2019) e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

La ratio di tale impostazione codicistica, che esprime il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quello di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova diversi da quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante su quanto rilevato e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente.

La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello Nazionale, Sez. III, decisione n. 30 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 55 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Così sintetizzate le coordinate normative e giurisprudenziali di riferimento, la Corte rileva che il gravame della società reclamante, in violazione del disposto dell’art. 67, comma 3, C.G.S., non articola, né in fatto, né in diritto, alcun motivo di doglianza e si limita a richiedere la rivisitazione della sanzione impugnata operando un mero rinvio alle risultanze del video della gara, che, come sopra detto, è mezzo di prova del tutto inammissibile nel caso di specie (circa la dichiarazione di inammissibilità del reclamo, si veda anche Corte Sportiva di Appello Nazionale, Sez. III, decisione n. 104 del 9 marzo 2021).

Il reclamo, pertanto, va dichiarato inammissibile, non senza, peraltro, rilevare come le condotte emergenti dagli atti ufficiali di gara risultino particolarmente gravi, anche perché poste in essere pure dal Presidente della società reclamante, nonché reiterate nel corso della gara, tanto da essere state refertate non solo dall’Arbitro n.1, ma anche dall’Arbitro n.2 e dal Commissario di campo, risultando, quindi, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, in ogni caso, congrua e condivisibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                   IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                        Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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