F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 244/CSA pubblicata il 06 Aprile 2022 – F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.

Decisione n. 236/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 244/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Nicola Durante – Componente (relatore)

Mauro Sferrazza - Componente 

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 236/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 247 DIV, del 14.03.2022;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.03.2022, il Cons. Nicola Durante ed udito l’Avv. Serena Angileri, per delega dell’avv. Cesare Di Cintio, per la società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. ha proposto reclamo avverso le sanzioni della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara e dell’ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00), inflitta al proprio allenatore, sig. Franco Lerda, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C (cfr. Com. Uff. n. 247 DIV, del 14.03.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie C Piacenza/Pro Vercelli del 13.03.2022, in relazione ai seguenti illeciti: “1)- per avere fatto accesso, prima dell’inizio della gara e per una ventina di minuti circa, all’interno del recinto di gioco, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS; 2)- per avere costantemente diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti, prima dalla tribuna laterale sud e poi dalla tribuna laterale nord, nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S., provocando anche le reazioni del pubblico della squadra ospitante; 3)- per avere, in due distinte occasioni, mentre si trovava in tribuna laterale sud, pronunciato un’espressione blasfema: per due volte, al 14°minuto circa del primo tempo, e per una volta al 30° minuto circa del primo tempo. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 19, comma 3, e 37 C.G.S, ritenuta la continuazione ed applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso)”.

La società reclamante chiede l’annullamento o comunque la riduzione delle sanzioni, sostenendo: 1)- il difetto di una prova convincente, atteso che le condotte sono state notate e verbalizzate soltanto da uno dei collaboratori della Procura federale, per altro molto distante dagli spalti, dove sarebbero stati commessi gli ultimi due illeciti contestati; 2)- l’applicazione delle circostanze attenuanti.

Il reclamo è stato così ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia da respingere, in quanto i fatti rappresentati dal collaboratore della Procura federale, sig. Claudio Di Marco, sono da intendersi provati.

Occorre premettere che, in base al II° periodo dell’art. 61, comma 1, C.G.S., “gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale”; tra essi, è compreso il rapporto del collaboratore della Procura federale (Cfr. CSA, Sez. II, n. 170/CSA/2021-2022), che comunque è un atto in sé valutabile, perché destinato a confluire nella documentazione ufficiale di gara. La norma su menzionata – letta in combinato disposto con il precedente I° periodo, secondo cui “i rapporti degli ufficiali di gara o del commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” – va interpretata nel senso che, mentre i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di gara sono di per sé soli idonei a dimostrare i fatti ivi descritti, l’efficacia probatoria degli atti di indagine della Procura federale è invece sottoposta ad una previa valutazione di attendibilità da parte del giudicante.

Ciò chiarito, osserva il Collegio come, trovandosi il sig. Claudio Di Marco a bordo campo, non sussiste ragione alcuna per diffidare dell’affermazione di questi secondo cui l’odierno incolpato, sottoposto a squalifica, ha fatto accesso all’interno del recinto di gioco. Né, per scalfire tale convincimento, è sufficiente obiettare che la terna arbitrale, il quarto ufficiale e l’altro collaboratore della Procura federale non abbiano riferito (e, di conseguenza, percepito) il fatto, se sol si consideri la collocazione cronologica di questo “prima dell’inizio della gara e per una ventina di minuti circa”, ossia quando ancora i predetti soggetti plausibilmente non avevano ancora fatto ingresso sul terreno di gioco.

Di tal che, non appare utile in proposito l’audizione di testi a discarico.

Quanto poi agli altri due episodi, l’attendibilità del verbale - che il reclamo pone in discussione a cagione della distanza del suo autore rispetto al luogo dove si trovava il sig. Franco Leda - si può considerare senz’altro confermata dal rapporto del delegato di Lega, sig. Bruno Isolabella, là dove è dato leggere che l’allenatore squalificato ha più volte impartito disposizioni tecnico-tattiche alla squadra, “urlandole dalla tribuna”.

Per altro, tale ultima dichiarazione gode della fede privilegiata di cui all’art. 61, comma 1, I° periodo, C.G.S., giacché resa da soggetto rivestente la qualifica di commissario di campo ex art. 68 N.O.I.F.

E’ evidente come la conferma estrinseca, oltre che intrinseca, del secondo fatto renda attendibile il collaboratore della Procura federale anche in relazione al terzo, dovendosi concludere che egli, dal luogo in cui era, ha potuto percepire esattamente entrambi.

Non sussistono, infine, circostanze attenuanti da valutare.

Piuttosto, la particolare gravità e la reiterazione dei comportamenti illeciti induce ad aumentare l’ammenda fino ad euro 4.000,00 (quattromila/00), ai sensi dell’art. 12, comma 1, C.G.S.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe ed in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione nell’ammenda in euro 4.000,00 (quattromila/00), ferma restando la squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte, presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                      Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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