F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 118/TFN – SD del 07 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 13071/746 pf20-21 GC/GT/ag del 23 giugno 2021 nei confronti della società SSD ARL Florentia San Gimignano – Reg. Prot. 114/TFN-SD
Decisione/0118/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0114/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente
Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 31 marzo 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13071/746 pf20-21 GC/GT/ag del 23 giugno 2021 nei confronti della società SSD ARL Florentia San Gimignano,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Co.Vi.So.F., nella riunione del 18 dicembre 2020, rilevava che la Società SSD arl Florentia San Gimignano non aveva rispettato il requisito di cui al punto 2, a.3) dei Requisiti sportivi e organizzativi - Serie A femminile - del Comunicato Ufficiale FIGC n. 235/A del 26 giugno 2020.
In particolare, il sig. Andrea Cerboneschi, indicato dalla società come Allenatore dei Portieri con impegno alla partecipazione al primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico, non risultava in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso. Preso atto di ciò, con nota del 18 maggio 2021, la Divisione Calcio Femminile trasmetteva alla Procura Federale l’esito delle verifiche effettuate dalla Co.Vi.So.F. nel corso della suddetta riunione del 18 dicembre 2020 per gli adempimenti di propria competenza.
La Procura Federale, in data 20 maggio 2021, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 213 pf 21-22, avente ad oggetto:
“Comportamento della Società SSD ARL Florentia San Gimignano con riferimento al mancato rispetto del requisito di cui al punto 2 - a.3) - dei “Requisiti sportivi e organizzativi”, Serie A Femminile, del Comunicato Ufficiale n. 235/A, Titolo II, Lettera A) del 26 giugno 2020”.
Istruito il procedimento, in data 26 maggio 2021, la Procura notificava alla Società SSD arl Florentia San Giminiano ed al legale rappresentante della stessa, sig. Tommaso Becagli, avviso di conclusione delle indagini.
Con pec del 3 giugno 2021, l’avv. Ilaria Agati, in qualità di legale della Società e del sig. Tommaso Begagli, chiedeva, ed otteneva poi, copia degli atti.
Né la Società né il sig. Becagli depositavano memorie difensive o avanzavano altre richieste.
Con atto del 23 giugno 2021, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Tommaso Becagli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD arl Florentia San Gimignano, per essere incorso nella violazione di cui all’art. 32, comma 5, del CGS, in relazione alle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio, s.s. 2020/2021, pubblicato in Roma il 26 giugno 2020, per i seguenti motivi: il sig. Andrea Cerboneschi, indicato dalla società come Allenatore dei Portieri con impegno alla partecipazione al primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico, non risultava in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso (punto 2, a.3) dei Requisiti sportivi e organizzativi - Serie A femminile del Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020;
- la società SSD arl Florentia San Gimignano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
La fase predibattimentale e gli accordi ex art. 127 CGS – FIGC
Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale, il sig. Tommaso Becagli e la società SSD arl Florentia San Gimignano depositavano accordi ex art. 127, comma 1, CGS.
Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione del 19 luglio 2021, rilevato che la qualificazione dei fatti formulata dalle parti risultava corretta e che le sanzioni indicate apparivano congrue, dichiarava efficaci gli accordi e disponeva l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Tommaso Becagli, giorni 20 di inibizione;
- per la società SSD arl Florentia San Gimignano, € 6.667,00 di ammenda.
La decisione veniva regolarmente notificata alle parti.
Con nota del 28 febbraio 2022, l’Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC comunicava a questo Tribunale che la Società SSD arl Florentia San Gimignano non aveva provveduto ad eseguire il pagamento della somma di € 6.667,00, disposto con la decisione del Tribunale Federale Nazionale del 19 luglio 2021 a seguito della dichiarazione di efficacia dell’accordo ex art. 127 CGS.
Il Tribunale, pertanto, visto l’art. 127, comma 5, CGS, fissava nuovamente l’udienza per il giorno 31 marzo 2022.
Il dibattimento
All’udienza del 31 marzo 2022, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Marco Checcucci, per delega depositata in atti dell’avv. Ilaria Agati, in rappresentanza della società SSD ARL Florentia San Gimignano.
Entrambe le parti davano atto del mancato pagamento, da parte della società SSD ARL Florentia San Gimignano, della sanzione pecuniaria di cui alla decisione del 19 luglio 2021 del Tribunale Federale Nazionale.
Il Tribunale, pertanto, preso atto di ciò, disponeva, ai sensi dell’art. 127, comma 5, CGS la revoca dell’accordo ex art. 127 CGS limitatamente alla posizione della società SSD ARL Florentia San Gimignano.
Il Tribunale, inoltre, preso atto del consenso espresso dalle parti a procedere alla discussione nel merito del deferimento, dichiarava aperto il dibattimento.
L’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, si riportava integralmente all’atto di deferimento, chiedendo irrogarsi nei confronti della società SSD ARL Florentia San Gimignano la sanzione di euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
L’avv. Marco Checcucci, in rappresentanza della società SSD ARL FLorentia San Gimignano, invece, rappresentava che il mancato adempimento dell’accordo era stato determinato da avvicendamenti societari. L’avv. Checcucci chiedeva, quindi, che venissero riconosciute le attenuanti del caso o, in subordine, che venisse rideterminata l’entità della sanzione finale, anche al di sotto del minimo edittale.
La decisione
Come innanzi detto, il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.F. la quale, nella riunione del 18 dicembre 2020, ha rilevato che la Società SSD arl Florentia San Gimignano non aveva rispettato il requisito di cui al punto 2, a.3) dei Requisiti sportivi e organizzativi - Serie A femminile - del Comunicato Ufficiale FIGC n. 235/A del 26 giugno 2020. In particolare, il sig. Andrea Cerboneschi, indicato dalla società come Allenatore dei Portieri con impegno alla partecipazione al primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico, non risultava in possesso dei requisiti per la partecipazione al suddetto corso.
Quanto evidenziato dalla Co.Vi.So.F. ha trovato conferma negli atti di indagine della Procura Federale.
Dalla documentazione in atti emerge, difatti, che nella dichiarazione di avvenuto tesseramento di figure tecniche relativa alla stagione sportiva 2020-2021, sottoscritta in data 20 agosto 2020 dal sig. Tommaso Becagli in qualità di legale rappresentante della SSD arl Florentia San Gimignano, quest’ultimo indicava, quale allenatore dei portieri della prima squadra, il sig. Andrea Cerboneschi.
Nel medesimo atto il sig. Becagli dichiarava che:
- il sig. Andrea Cerboneschi aveva la qualifica di allenatore UEFA C;
- sussisteva l’impegno a partecipare al primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico;
- il sig. Andrea Cerboneschi aveva i requisiti per partecipare a detto corso.
Senonché l’art. 26 del Regolamento del Settore Tecnico, intitolato Allenatori dei Portieri, stabilisce che “Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore dei Portieri l’iscrizione all'Albo degli Allenatori di Base – Uefa B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso”.
Requisito per partecipare al Corso per l'abilitazione ad Allenatore dei Portieri è, dunque, l’iscrizione all'Albo degli Allenatori di Base – Uefa B.
È emerso, invece, che il sig. Cerboneschi aveva la qualifica di allenatore UEFA C.
È indubbio, pertanto, che la violazione contestata dalla Procura Federale al legale rappresentante della SSD arl Florentia San Gimignano, per aver violato l’art. 32, comma 5, del CGS, in relazione alle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio, s.s. 2020/2021, del 26 giugno 2020, debba ritenersi fondata.
Di conseguenza risulta fondato l’atto di deferimento del 23 giugno 2021 della procura Federale verso la società SSD arl Florentia San Gimignano per essere la stessa responsabile ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS.
Sanzione congrua, in adesione alla richiesta del rappresentante della Procura Federale, è quella di cui al dispositivo.
Da ultimo, poiché il presente procedimento è tornato all’esame di questo Tribunale a seguito della nota dell’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC con la quale è stato segnalato il mancato adempimento, da parte della società SSD arl Florentia San Gimignano, dell’accordo ex art. 127 CGS, definito con Decisione n. 8/TFN-SD del 19.7.2021, si ritiene opportuna la trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinché valuti se l’inadempimento dell’accordo ex art. 127 CGS costituisca un illecito disciplinare sanzionabile, non potendo essere oggetto di concreta valutazione in questa sede in quanto non oggetto di deferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in via preliminare, revoca l’accordo ex art. 127 CGS di cui alla Decisione n. 8 del 19 luglio 2021 limitatamente alla posizione della società SSD ARL Florentia San Gimignano e, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’atto di deferimento, irroga nei confronti della società SSD ARL Florentia San Gimignano la sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00).
Manda gli atti alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza in relazione al mancato rispetto dell’accordo.
Così deciso nella Camera di consiglio del 31 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Rinaldi Roberto Proietti
Depositato in data 7 aprile 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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