C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 09/11/2017 – Delibera – POL. IS URIGUS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 19.10.2017. Gara Is Urigus / Santadi del 15.10.2017.

POL. IS URIGUS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 19.10.2017. Gara Is Urigus / Santadi del 15.10.2017.

Con reclamo tempestivamente depositato la Polisportiva Is Urigus ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato sul C.U. n° 19 del 19.10.2017, col quale è stata irrogata a carico della società reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara del 15 Ottobre 2017 col punteggio di 0-3 in favore della società Santadi Calcio e l’ammonizione del Dirigente Accompagnatore ufficiale Sulas Rinaldo (Is Urigus), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato, perché lo stesso Giudice Sportivo: — avrebbe riscontrato dagli atti ufficiali di gara che il calciatore Coccoli Lorenzo, nato il 29.08.1999, prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 1-1) nelle file della Società Is Urigus, inserito in distinta con il n. 6 e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 12' del secondo tempo; — a seguito degli accertamenti svolti in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore Coccoli Lorenzo, attestava che quest’ultimo non risultava regolarmente tesserato alla data della disputa della gara in esame (ovvero al 15/10/2017) in favore della Società Is Urigus; — acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali di gara, che il calciatore Coccoli Lorenzo ha dunque preso parte alla gara in questione senza averne titolo; — visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a) e dall'art. 44, punto 1.1 delle N.O.I.F., deliberava di irrogare a carico della Società Is Urigus la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 a favore della Società Santadi Calcio e di ammonire il Dirigente Accompagnatore ufficiale Sulas Rinaldo (Is Urigus), per avere inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara il calciatore non tesserato. Nei motivi del gravame la società reclamante ha contestato l’esistenza delle irregolarità riscontrate dal Giudice Sportivo nella gara disputata il 15.10.2017, ed ha segnalato che il giocatore Coccoli Lorenzo risultava regolarmente tesserato in favore della stessa Società Is Urigus il 26.09.2017 col n. matricola 6732946, e che le pratiche dei tesseramenti (tra cui quella del suddetto giocatore) erano state regolarmente trasmesse al Comitato Regionale F.I.G.C. – L.N.D. con una e-mail inviata in data 29/09/2017. La società Polisportiva Is Urigus chiede pertanto l’integrale riforma della decisione impugnata, col conseguente annullamento del provvedimento di delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 19 del 19.10.2017 La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, ricorda che ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 comma 3 delle NOIF, il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica, purchè rispetti i requisiti formali stabiliti dai precedenti commi 1 e 2 dello stesso art. 39 delle NOIF. Orbene, secondo quanto documentato dalla Società Is Urigus col reclamo, quest’ultima ha depositato (tra altri) il modulo FIGC relativo al calciatore Coccoli Lorenzo, debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato e dal legale rappresentante della società, e gli allegati previsti dalla norma sopra richiamata, con un messaggio di posta elettronica trasmesso il 29/09/2017, che risulta regolarmente pervenuto al Comitato Regionale Sardegna FIGC – LND. Alla luce del testo letterale dell’art. 39 delle NOIF, e sottolineando il principio generale sottostante a tutta la disciplina in materia che impone di interpretare la norma nel senso di favorire in massimo grado il tesseramento dei giocatori dilettanti, la Corte d’Appello Territoriale ritiene che nella fattispecie in esame la Società Is Urigus ha efficacemente effettuato il tesseramento del giocatore Coccoli Lorenzo “con modalità telematica” dal 29/09/2017, dunque in termini per la sua utilizzazione per la gara del 15/10/2017. Per tutte queste ragioni la Corte d’Appello Territoriale, in accoglimento del ricorso, DELIBERA l’integrale riforma del provvedimento impugnato dalla società Polisportiva Is Urigus, e per l’effetto DISPONE l’annullamento della sanzione della perdita della gara ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it