C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 16/11/2017 – Delibera – A.S.D.1945 ALGHERO(Campionato Provinciale Allievi Delegazione di Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°13 del 26.10.2017. Gara 1945 Alghero / Sporting Cantera del 15.10.2017.

A.S.D.1945 ALGHERO(Campionato Provinciale Allievi Delegazione di Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°13 del 26.10.2017. Gara 1945 Alghero / Sporting Cantera del 15.10.2017.

Con reclamo depositato la Società 1945 Alghero ricorreva avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale gli era stata inflitta, per responsabilità oggettiva, la perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della Società Sporting Cantera. Il direttore di gara, nell’occasione, aveva giudicato non praticabile il terreno di giuoco a causa della mancanza o della non corretta visione delle linee perimetrali . La ricorrente, nei motivi del gravame, evidenzia che il campo Mariotti di Alghero è caratterizzato da una conformazione a ”schiena d’asino”, per permettere il flusso delle acque piovane, con la conseguenza che risulta impossibile vedere le linee perimetrali ad una distanza di 80 metri e controsole; che la Società, resa edotta del problema, pur avendo tracciato le linee dal giorno prima, si rendeva immediatamente disponibile a procedere ad una nuova tracciatura poco prima della gara, che però anche a causa della brina mattutina continuavano a non essere pienamente visibili dalla distanza di 60/80metri, benchè dalle foto che allegava si potessero vedere da distanza ravvicinata; la reclamante chiede di poter giocare la partita. La Corte Sportiva d’Appello, al fine di fare chiarezza su quanto accaduto, disponeva la convocazione del direttore di gara e del rappresentante della Società ricorrente, che aveva espressamente chiesto di essere sentito. Nel corso della sua audizione il direttore di gara confermava integralmente quanto già scritto nel proprio referto, precisando di essersi scrupolosamente attenuto al regolamento, anche al fine di non commettere errori arbitrali a causa della scarsa visibilità delle linee. La ricorrente insisteva nei motivi del gravame, evidenziando la peculiarità costruttiva del campo Mariotti, la loro massima diligenza nell’aver nuovamente tracciato il campo prima della gara, nonche’ puntualizzando che, in quella stessa giornata, su quello stesso recinto di gara si era regolarmente disputata, nel pomeriggio, altra partita.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, lette le carte del procedimento, sentite le parti, delibera quanto segue. Corrisponde al vero che l’art. 60 delle NOIF attribuisce all’esclusiva competenza dell’arbitro il giudizio di praticabilità o meno del terreno di giuoco, di talche’ l’organo di giustizia sportiva deve limitarsi a stabilire unicamente se la mancata disputa della partita sia attribuibile ad una causa di forza maggiore oppure a motivi ascrivibili alla Società ospitante. Il referto di gara costituisce fonte di prova privilegiata. Cosi come dagli atti emerge che l’arbitro si sia attenuta rigidamente al regolamento. Cio’ nondimeno, dalla disamina delle carte emerge che la Società ospitante avesse provveduto alla tracciatura del campo il giorno prima e che, resa edotta dal direttore di gara della difficoltà a vedere le linee perimetrali, avesse proceduto quella stessa mattina a richiamare l’addetto alla manutenzione che provvedeva a ritracciare le linee del campo di giuoco. Tale circostanza è comprovata anche dalle foto allegate al reclamo, ove è possibile verificare l’avvenuta nuova tracciatura delle linee, che, però, a causa della brina mattutina e della particolare conformazione del campo Mariotti e del suo terreno erboso, pur essendo presenti, non erano visibili ad una distanza non ravvicinata. Le suddette circostanze non possono in alcun modo essere ascritte alla Società ospitante, che peraltro ha tentato di ovviare, con solerzia e tempestività, al problema. Tanto più se si considera che nei 50 anni e più di storia del campo erboso Mariotti un siffatto evento non si era mai verificato, di talchè risultava all’evidenza non prevedibile per la Società 1945 Alghero. Il fatto, perciò, non può e non deve essere ascritto alla reclamante. Piuttosto, nel caso di specie, la mancata disputa della gara va sussunta in un caso di forza maggiore. La gara del Campionato Giovanile in oggetto deve quindi essere giocata. Ciò a prescindere dall’invocata elasticità nell’adozione di provvedimenti siffatti da parte del direttore di gara e del principio non codificato, ma consolidato nella prassi sportiva, che “le partite devono essere sempre giocate”. Per tutti questi motivi, in riforma del provvedimento impugnato, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dispone che la partita venga giocata, demandando agli uffici della Delegazione l’individuazione della relativa data. Dispone la restituzione della tassa del reclamo.

 

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