C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 30/11/2017 – Delibera – POL. SILANUS (Campionato di 2^ Categoria) Gara Silanus / Tadasuni del 05.11.2017. Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 09.11.2017.

POL. SILANUS (Campionato di 2^ Categoria) Gara Silanus / Tadasuni del 05.11.2017. Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 09.11.2017.

Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Silanus ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Simone Morittu è stato squalificato per dieci gare per aver rivolto un insulto per motivi di razza ad un giocatore avversario, ai sensi dell’art. 11, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva. La ricorrente, nei motivi del gravame, affermava che l’espressione offensiva non era stata pronunciata in lingua italiana, ma in dialetto sardo, e che le frasi rivolte dal Morittu non avevano alcuna connotazione di natura razziale. La Corte Sportiva d’Appello, al fine di fare chiarezza sull’accaduto, convocava il direttore di gara ed il rappresentante della reclamante che aveva chiesto di essere sentito. Nel corso dell’audizione l’arbitro confermava che il giocatore Morittu pronunciava all’indirizzo dell’avversario Saho Jetta la frase “negro di merda, zingaro”: esprimeva tale circostanza con assoluta certezza. La ricorrente ribadiva, invece, che il calciatore Morittu, a seguito di un brutto intervento compiuto dal giocatore Jetta (che, infatti, era stato espulso) era stato ingiuriato per questo suo comportamento con un’espressione in lingua sarda, priva di connotazione razziale. La Corte Sportiva d’Appello, lette le carte del procedimento e sentite le parti, delibera quanto segue. Come noto, il contenuto del referto di gara redatto dal direttore di gara costituisce fonte di prova privilegiata e peraltro il contenuto del referto è stato pienamente confermato dal direttore di gara durante la sua audizione. Nel caso de quo, non sussistono elementi idonei a screditare quanto dal medesimo riferito. L’espressione proferita dal Morittu deve perciò essere ricondotta nell’alveo di un insulto per motivi di razza, seppure pronunciata all’indirizzo di un calciatore che poco prima aveva colpito un compagno di squadra e per questo era stato espulso, il tutto nell’ambito di un contesto di foga dettato dall’impeto della gara. L’espressione, come su riportata, rientra nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 11, del Codice di Giustizia Sportiva, che punisce siffatte condotte con una sanzione nel minimo di dieci gare di squalifica, di talchè essa non può essere in alcun modo ridotta. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale conferma il provvedimento impugnato. Dispone l’incamero della tassa.

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