C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 07/12/2017 – Delibera – POL. SENORBI’ (Campionato Regionale Juniores) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 16.11.2017. Gara Senorbì / Tharros dell’11.11.2017.

POL. SENORBI’ (Campionato Regionale Juniores) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 16.11.2017. Gara Senorbì / Tharros dell’11.11.2017.

La Società Senorbì ha inviato in data 17.11.2017, preannuncio di reclamo e richiesta del referto del direttore di gara relativo alla gara senorbì / Tharros del Campionato in oggetto, girone “A”, svoltasi l’11.11.2017. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, constatato che al preannuncio inviato non ha fatto seguito alcun reclamo, ricorda che, ai sensi dell’art.33, comma b) del Codice di Giustizia Sportiva, i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa, anche mediante addebito sul conto della Società reclamante, e che, ai sensi dell’articolo 38, del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere proposto entro il settimo giorno dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare; tale termine è perentorio. Per tali ragioni, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, dispone l’addebito della tassa alla società Senorbì.

 

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