C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 14/12/2017 – Delibera – POL. MINERVA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 30.11.2017. Gara Minerva / Audax Algherese del 26.11.2017.

 

POL. MINERVA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 30.11.2017. Gara Minerva / Audax Algherese del 26.11.2017.

Con ricorso tempestivamente proposto, la Società Pol. Minerva reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo col quale il giocatore Marras Francesco è stato squalificato per quattro giornate perché “al termine della gara colpiva volontariamente con un calcio un giocatore dell’Audax Algherese provocando la reazione dell’allenatore della squadra avversaria, e creando tensione tra i giocatori”. La Società reclamante contesta la decisione del Giudice Sportivo, ritenendo la squalifica inflitta eccessiva e fuori luogo, e segnala che durante i minuti di recupero concessi dall’arbitro, un giocatore dell’Audax, ricevuto il pallone con le spalle alla sua porta, veniva contrastato da tergo dal giocatore del Minerva Marras Francesco mentre contemporaneamente il direttore di gara emetteva il triplice fischio. A questo punto l’allenatore dell’Audax entrava in campo in direzione del Marras con fare minaccioso scatenando tensione tra i giocatori delle due squadre, sedata poi solo grazie all’intervento dei rispettivi dirigenti. La Società reclamante sottolinea, riguardo all’intervento del giocatore Marras Francesco, che se fallo c’è stato, si è trattato di un comune fallo di gioco, duro ma non così grave da giustificare né la sanzione inflitta di quattro giornate di squalifica, né la reazione sopra le righe del dirigente dell’Audax, tanto più che non c’è stata alcuna reazione da parte dell’attaccante avversario che ha subito il fallo. Pertanto, la Società Minerva chiede una congrua riduzione della squalifica inflitta al proprio giocatore in quanto spropositata rispetto a quanto accaduto in campo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, pur ricordando che il contenuto del referto redatto dal direttore di gara di regola costituisce fonte di prova privilegiata, osserva che in questo caso la descrizione dei fatti riportata dall’arbitro si è rilevata imprecisa, lacunosa e contradditoria, mentre la Società reclamante ha addotto numerosi elementi che consentono di ricostruire con più precisione gli accadimenti verificatisi sul terreno di gioco. La condotta del giocatore Marras Francesco deve essere più correttamente inquadrata nella fattispecie di cui all’articolo 19, comma 4°, lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto la sanzione inflitta deve essere congruamente ridotta da quattro a due giornate di squalifica. La Corte, per questi motivi, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Marras Francesco da quattro a due giornate. Dispone il non addebito della tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it