C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 21/12/2017 – Delibera – G.S. TERTENIA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 07.12.2017. Gara Osini / Tertenia del 03.12.2017.

G.S. TERTENIA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 07.12.2017. Gara Osini / Tertenia del 03.12.2017.

La Società Tertenia ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, il Giudice Sportivo ha squalificato per sei gare il calciatore Piroddi Roberto “per aver scagliato il pallone addosso all’arbitro, colpendolo al volto, e per averlo ingiuriato”. La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica, affermando che il direttore di gara sarebbe stato colpito accidentalmente dal pallone. L’arbitro, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha confermato quanto riportato nel referto, precisando peraltro di non essere in grado di confermare la volontarietà del gesto. Il Presidente della Società reclamante, sentito anch’egli dalla Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte, ritenuto che non vi è alcuna prova circa la volontà da parte del Piroddi di colpire l’arbitro al volto con il pallone, valuta eccessiva la sanzione inflitta. A giudizio della Corte, sanzione equa del fatto, inquadrabile in una mera condotta antisportiva ed ingiuriosa, è la squalifica per tre gare. La Corte, pertanto, in accoglimento del reclamo, DELIBERA la riduzione della squalifica del calciatore Piroddi Roberto da sei a tre gare. Dispone la restituzione della tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it