C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 21/12/2017 – Delibera – A.S.D. MESU E RIOS (Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Sassari Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 07.12.2017.

A.S.D. MESU E RIOS (Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Sassari Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 07.12.2017.

Gara Stintino / Mesu E Rios del 04.12.2017. Con reclamo tempestivamente depositato, la Società Mesu E Rios Ozieri 1984, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per dieci gare effettive al calciatore tesserato Nulvesu Matteo perché “ al 37° minuto del secondo tempo, unitamente ad altri compagni di squadra, non idenficati, veniva a vie di fatto con un calciatore avversario di colore e, oltre, a colpirlo con diversi pugni, gli rivolgeva un insulto di natura razzista, sanzione così determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 2° del Codice di Giustizia Sportiva. La Società reclamante, seppure conferma che il proprio calciatore abbia proferito frasi di natura razziale, ma aggiunge di averlo fatto in un momento di nervosismo determinato da ripetute provocazioni verbali e attacchi fisici con pugni al volto ed al petto da parte dell’avversario. Che il ragazzo, tuttavia, si è sempre distinto per la sua educazione e correttezza e che l’episodio è stato soltanto frutto della concitazione del momento e della provocazione subita dall’avversario. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, nel quale è riportata la narrazione dei fatti, rileva che il Nulvesu abbia effettivamente proferito le frasi razziali che hanno determinato l’adozione della sanzione reclamata. La Corte rileva, altresì, che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo rappresenta la misura minima prevista per comportamenti di questo genere i quali, tuttavia, in quanto confermati sia dal referto arbitrale che, soprattutto, dalla stessa società reclamante, non consentono, nonostante le attenuanti dedotte nel reclamo, una possibile, ancorchè minima, riduzione della stessa. Per tali motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla Società Mesu E Rios Ozieri 1984 e, per l’effetto, di confermare la sanzione della squalifica per dieci gare effettive inflitta al calciatore Nulvesu Matteo. Dispone l’incameramento della tassa.

 

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