C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 11/01/2018 – Delibera – ATLETICO BONO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 14.12.2017 Gara Atletico Bono – Li Punti Calcio 1976 del 10.12.17
ATLETICO BONO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 14.12.2017 Gara Atletico Bono – Li Punti Calcio 1976 del 10.12.17
La Società A.S.D. Atletico Bono ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 C.G.S., di infliggere al proprio capitano Canu Luca la squalifica fino al 30 giugno 2018 (con relativa applicazione delle misure amministrative previste dal C.U. n 104/A del 2014 per contrastare gli episodi di violenza nei confronti degli Ufficiali di gara) perché, al 49’ del secondo tempo, il direttore di gara veniva accerchiato dai giocatori della squadra del Bono e un calciatore non individuato sferrava nei suoi confronti un calcio alla gamba provocandogli una leggera escoriazione, La reclamante chiede di revocare la sanzione comminata, escludendo che taluno dei giocatori della propria squadra abbia inferto volontariamente un calcio all’arbitro, pur ritenendo possibile che, nella confusione creatasi allorché il direttore di gara veniva circondato dai calciatori del Bono che chiedevano spiegazioni circa l’annullamento di un goal a loro favore, questi sia stato inavvertitamente colpito da uno dei giocatori. L’arbitro, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha confermato quanto riportato nel suo referto, specialmente nella parte in cui dichiara di essere stato colpito sul polpaccio destro da un calciatore della Società Atletico Bono, che non è stato in grado di individuare, e nella parte in cui precisa di essersi procurato una leggera escoriazione senza conseguenze; ed ha aggiunto di non essere in grado di escludere la non volontarietà dell’atto. Il difensore della Società reclamante, sentito anch’egli dalla Corte, ha ribadito quanto esposto nell’atto di reclamo, escludendo l’esistenza di qualsiasi atto di violenza volontario e formulando l’ipotesi che, durante la ressa creatasi intorno all’arbitro, la gamba di qualche giocatore abbia urtato quella del direttore di gara; ed ha insistito nella richiesta di revoca della squalifica o, in subordine, di riduzione della squalifica al minimo edittale. La Corte, letti gli atti del procedimento, tenuto conto in particolare delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nel referto e oralmente avanti la Corte, ritiene che sia provato che, nel corso di una accesa discussione dei giocatori dell’Atletico Bono con l’arbitro, questi sia stato attinto al polpaccio da un colpo sicuramente partito da uno dei suddetti calciatori, ma non è assolutamente dimostrato che il colpo sia conseguenza di un atto volontario di violenza; ciò lo si desume dal fatto che lo stesso direttore di gara, quando è stato sentito a chiarimenti, ha ridimensionato la gravità dell’accaduto e dalla circostanza che agli atti non risulta alcuna documentazione sanitaria relativa ad eventuali lesioni subite dal medesimo. La Corte ritiene pertanto che il comportamento addebitato al calciatore non identificato non debba essere inquadrato nella fattispecie di condotta violenta (che, secondo concorde giurisprudenza federale, consiste in un comportamento caratterizzato da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica), ma nella nozione di protesta scomposta ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, di cui al comma 4 lettera a) dell’articolo 19 C.G.S.; di conseguenza, nel caso in esame, non è applicabile l’articolo 3 comma 2 C.G.S., che prevede, solo per gli atti violenza, la possibilità che la sanzione dovuta sia inflitta al capitano della squadra allorché non sia stato individuato l’autore del fatto. La mancata individuazione del calciatore responsabile impedisce, allo stato degli atti, l’irrogazione di qualsiasi sanzione. Per questi motivi, la Corte, in accoglimento del reclamo DELIBERA di revocare la squalifica inflitta al calciatore Canu Luca. Dispone il non addebito della tassa.
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