C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 25/01/2018 – Delibera – U.S. SAN TEODORO (Campionato Regionale Juniores) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 Supplemento BIS del 28.12.2017. Gara San Teodoro / Atletico Bono del 18.12.2017.
U.S. SAN TEODORO (Campionato Regionale Juniores) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 Supplemento BIS del 28.12.2017. Gara San Teodoro / Atletico Bono del 18.12.2017.
La Società U.S. San Teodoro ha proposto rituale reclamo avverso la delibera, relativa alla gara cui in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha disposto quanto segue: a) ammenda di € 100,00 alla Società San Teodoro; b) squalifica fino al 31/03//2018 del calciatore Farci Nicola; c) squalifica fino al 31/03/2018 del calciatore Puddu Luca; d) squalifica fino al 31/01/2018 del calciatore Scanu Alessandro; e) perdita della gara a carico della Società San Teodoro col risultato di 2 – 5. La decisione è stata assunta sulla base di quanto descritto nel suo referto dall’arbitro, il quale dichiara che al 36’ del 2° tempo, mentre provvedeva all’espulsione di un giocatore, veniva apostrofato dal Farci, che si trovava in panchina, con frasi minacciose; questi si avvicinava poi al medesimo spingendolo con le mani al petto e posando la fronte sulla sua faccia. Il direttore di gara, considerato il clima avverso nei suoi confronti, decideva di sospendere la partita, dopodichè il calciatore Scanu si avvicinava a lui spingendolo col petto; subito dopo lo stesso arbitro veniva raggiunto da una pallonata all’orecchio scagliatagli dal Puddu. La Società reclamante chiede la riforma della decisione del Giudice Sportivo, escludendo che il direttore di gara sia stato aggredito da taluno dei calciatori della squadra, nel reclamo si ammette peraltro che i calciatori Farci e Scanu abbiano inveito con insulti a carico dell’arbitro. Per quanto attiene alla sospensione della gara, si esclude nel reclamo che l’arbitro abbia preso la sua decisione in conseguenza del clima ostile creatosi in campo, bensì in quanto egli erroneamente aveva ritenuto di non poter proseguire la partita in assenza del capitano e del vice capitano, entrambi espulsi. Il rappresentante della Società reclamante, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha insistito nella richiesta di accoglimento del reclamo. L’arbitro invece non si è presentato, nonostante fosse stato regolarmente convocato, senza addurre alcun legittimo impedimento. La Corte rileva innanzitutto che il reclamo è inammissibile in relazione alla richiesta di annullamento della sanzione della perdita della gara, in quanto non risulta essere stata inviata copia dello stesso alla controparte, secondo quanto sancito dall’articolo 46 comma 5 C.G.S.. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che il referto arbitrale, pur essendo fonte di prova privilegiata nel caso in esame difetti parzialmente di attendibilità, non essendosi il direttore di gara presentato per chiarire le perplessità sul suo operato sollevate dalla reclamante. La Corte, pertanto, ritiene di dover revocare la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società non essendo provata con certezza la situazione di ostilità nei confronti dell’arbitro, che avrebbe indotto quest’ultimo a sospendere la gara. Quanto alle squalifiche inflitte ai calciatori Farci, Puddu e Scanu, la Corte ritiene accertata la condotta ingiuriosa ed irriguardosa da essi tenuta nei confronti del direttore di gara, ma considera nel contempo non provata la commissione da parte di costoro di gesti che abbiano attinto fisicamente la persona del medesimo; pertanto sanzione equa per tutti appare la squalifica con termine al 31 gennaio 2018. La Corte per questi motivi DELIBERA: - di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla sanzione della perdita della gara; - di revocare la sanzione dell’ammenda; - di ridurre la squalifica inflitta ai calciatori Farci Nicola e Puddu Luca fino al 31 gennaio 2018; - di confermare nel resto. DISPONE Il non addebito della tassa.
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