C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 01/02/2018 – Delibera – A.S.D. CANNONAU JERZU PICCHI (Campionato 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 33 dell’11.01.2018. Gara Villagrande / Cannonau Jerzu Picchi del 07.01.2018.
A.S.D. CANNONAU JERZU PICCHI (Campionato 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 33 dell’11.01.2018. Gara Villagrande / Cannonau Jerzu Picchi del 07.01.2018.
In data 12 gennaio 2018 la Soc. ASD Cannonau Jerzu Picchi presentava preannuncio di reclamo avverso decisione del G.S. di cui al C.U. n°33 dell’11 Gennaio 2018, con la quale il Giudice Sportivo squalificava per quattro giornate effettive il calciatore Todde Mario militante nel Cannonau Jerzu con la seguente motivazione:”espulso per insulti nei confronti del direttore di gara, dopo la notifica lanciava per terra la maglia e cercava di colpirlo con uno sputo. Successivamente reiterava le frasi ingiuriose nei confronti dello stesso”. La Società ASD Cannonau Jerzu non faceva seguire al preannuncio in epigrafe, il dovuto reclamo lasciando inutilmente decorrere i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti DELIBERA l’inammissibilità del reclamo proposto perché non presentato in termini. Dispone, l’incameramento della tassa.
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