C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 01/02/2018 – Delibera – A.S.D. SPRINT ITHIR 2013 E DELL’ALLENATORE ADRIANI WALTER FRANCESCO (Campionato di 2^ Cateoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 09.11.2017.

 

A.S.D. SPRINT ITHIR 2013 E DELL’ALLENATORE ADRIANI WALTER FRANCESCO (Campionato di 2^ Cateoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 09.11.2017.

Gara Pagi / Sprint Ithir 2013 del 05.11.2017. La società Sprint Ithir 2013 e l’allenatore Walter Francesco Adriani hanno proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 09.03.2018 il suddetto allenatore “per avere rivolto un insulto di natura razzista (pugno di scimmie) ai tesserati della squadra avversaria, composta esclusivamente da giocatori stranieri extracomunitari”. I reclamanti escludevano che l’Adriani avesse proferito tale frase; e la Società reclamante indicava un elenco di testimoni, tra i quali alcuni tesserati della Società avversaria, in grado di smentire quanto riportato dall’arbitro nel suo referto. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione nanti la Corte, confermava quanto dichiarato nel rapporto, mentre i reclamanti insistevano nel negare il fatto attribuito all’allenatore. La Corte, essendosi trovata dinanzi a due diverse ricostruzioni dei fatti del tutto confliggenti, decideva di trasmettere gli atti alla Procura Federale, perché svolgesse le necessarie indagini, in particolare esaminando i testimoni indicati dalla Società reclamante. Con foglio in data 25.01.2018, la Procura Federale ha trasmesso l’esito degli accertamenti, dai quali si rileva che, dalla disamina delle dichiarazioni incrociate e dall’esame del video prodotto, non si può affermare che l’Adriani si sia reso responsabile delle frasi addebitategli. La Corte, pertanto, ritiene, sulla base degli accertamenti espletati dalla Procura Federale, che la sanzione irrogata all’allenatore Adriani debba essere annullata.

La Corte osserva inoltre che il reclamo della Società Sprint Ithir, pur riguardando anche l’ammenda di Euro 200,00 inflitta “per insulti da parte dei propri calciatori non identificati nei confronti di pubblico e dirigenti della squadra avversaria presenti in tribuna”, è inammissibile su tale punto, a norma dell’articolo 33, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto redatto senza specifica motivazione. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo della società Sprint Ithir 2013 in relazione alla sanzione dell’ammenda; di accogliere i reclami della suddetta Società e dell’allenatore Adriani Walter Francesco in ordine alla squalifica dell’Adriani, annullando la sanzione. Dispone la restituzione della tassa

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